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Proroga Superbonus unifamiliari: dal CNAPPC la guida per arrivare preparati al 31 dicembre

Cosa inserire nel computo metrico? I materiali consegnati ma non installati vanno conteggiati? Entro quando inviare la documentazione? I lavori devono concludersi entro il 31 dicembre? A queste ed altre domande prova a rispondere il Dottor Nicola Forti, consulente del CNAPPC

Proroga Superbonus unifamiliari
via Piqsels.com

(Rinnovabili.it) – La scadenza del 30 settembre è ormai passata, alla proroga del Superbonus per le unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, potranno partecipare solo coloro che hanno completato almeno il 30% dei lavori. Fin qui tutto bene, ma le domande sono molte: entro quando inviare la comunicazione? Cosa conteggiare nel computo metrico? Entro quando ultimare il cantiere? Come calcolare la percentuale del 30%?

A questi ed altri dubbi ha provato a rispondere il CNAPPC grazie al supporto del prezioso consulente dottore commercialista Nicola Forte, che ha elaborato una guida di riferimento.

Se i lavori non vengono terminati prima del 31 dicembre 2022

Il primo punto chiarito da documento è il tema delle tempistiche nel fine lavori. Come stabilito dal Dl Aiuti, la proroga del Superbonus per le unifamiliari o funzionalmente indipendenti, spetta se entro il 30 settembre si è completato il 30% dei lavori. Garantito questo punto la detrazione del 110 spetterà per tutte le spese sostenute fino a fine anno 2022, indipendentemente se l’intervento è terminato o meno.

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Quali materiali inserire nel conteggio

Per beneficiare della proroga, così come spiega il documento del CNAPPC, è necessario che i lavori minimi del 30% siano stati ultimati. Non basta averne sostenuto le spese. Andranno perciò esclusi dal conteggio gli acconti corrisposti ai fornitori laddove i relativi interventi non siano stati materialmente eseguiti.

Entrando nel merito dei materiali da inserire nel computo, il Dr Forte ipotizza due scenari. Se i materiali sono stati consegnati, ma non utilizzati, andranno lasciati fuori. Diverso è il caso in cui siano stati parzialmente utilizzati: l’esempio concreto delle pompe di calore montate, ma non ancora collegate calza a pennello. In questo caso andranno inserite nel computo per il conteggio del 30%.

Spese professionali si, spese professionali no

Non avendo indicazioni chiare nella norma ne tantomeno dall’Agenzia delle Entrate, il documento del CNAPPC suggerisce di non inserire le spese tecniche professionali nel computo, onde evitare di vedersi togliere la detrazione per una sola voce d’errore.

Calcolare il 30% solo sui lavori del 110 o sull’intervento complessivo?

Anche per questa domanda la risposta del CNAPPC è duplice. La norma prevede la possibilità di accedere alla proroga del Superbonus per le unifamiliari conteggiando nel 30% anche i lavori non agevolabili secondo il 110%. Lascia quindi la possibilità di scelta.

L’esempio pratico riportato nel documento anche in questo caso è risolutivo. Si prenda in esame un intervento che comporta sia lavori che accedono al Superbonus pari a 100.000 euro, che lavori per bonus ristrutturazioni pari a 50.000 euro. Se i lavori per il superbonus sono stati completati al 32%, con una spesa di 32.000 euro, e quelli per il bonus ristrutturazione solo al 10%, con spesa di 5.000 euro, il contribuente secondo la norma può sceglier due strade.

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Conteggiare l’importo complessivo dei lavori, ovvero 150.000 euro e calcolare la percentuale completata sommando entrambe le detrazioni. In questo caso si arriverebbe al 24,6% del totale (ovvero 37.000 euro), senza poter quindi beneficiare della proroga.

Oppure conteggiare unicamente i lavori eseguiti per il superbonus, arrivati a 32%, caso ovviamente più conveniente.

Attenzione: come sottolinea il Cnappc, lo stato di avanzamento deve riferirsi all’importo complessivo dei lavori da eseguire e non al massimale di spesa previsto per l’intervento. Per esempio, in un intervento antisismico con massimale pari a 96mila euro e importo totale dei lavori pari a 120mila euro, la percentuale minima del 30 va calcolata sulla seconda cifra.

Entro quando certificare il raggiungimento del 30% dei lavori al 30 settembre

Anche questo punto non trova un chiaro fondamento normativo. La commissione consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è venuta in aiuto dei professionisti stabilendo quale documentazione allegare per certificare il diritto alla proroga del superbonus per le villette. Ma entro quando inviare la comunicazione resta un mistero.
Il consiglio migliore resta quello di agire con la massima tempestività e nella migliore delle ipotesi aver quindi già inviato la documentazione entro il 30 settembre. Tuttavia un invio tardivo che però attesti il completamento del 30% dei lavori entro il 30 settembre, non preclude l’accesso al Superbonus.