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Ecobonus e Bonus Casa: Enea aggiorna il portale per le detrazioni fiscali 2023

Aggiornato il portale di ENEA dedicato alle detrazioni fiscali 2023 per l'inserimento dei dati relativi a Bonus Casa e Ecobonus con fine lavori nel 2023

La mancata comunicazione ad ENEA implica la perdita della detrazione fiscale

(Rinnovabili.it) – E’ online il portale aggiornato di ENEA per l’inserimento dei dati degli interventi di efficientamento energetico e utilizzo di fonti rinnovabili per accedere alle detrazioni fiscali 2023 di Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del DPR 91/86) con data di fine lavori nel 2023.

Come specifica anche ENEA, il calcolo dei 90 giorni per la trasmissione dei dati nel caso degli interventi con fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023, decorre a partire dalla messa online del portale, ovvero il 1° febbraio 2023.

Quali sono gli interventi da inserire

Nel caso dell’Ecobonus nel portale andranno inseriti i dati delle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente che hanno diritto alle detrazioni fiscali 2023 del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%. Nella stessa sezione del portale andranno inseriti anche i riferimenti dei Bonus Facciate che comportino una riduzione della trasmittanza termica dell’involucro. In questo caso le detrazionio saranno del 90% per le spese sostenute dino al 31 dicembre 2021 e del 60% per le spese sostenute in tutto il 2022.

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Nella sezione Bonus Casa del Portale Enea 2023 andranno invece inseriti i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che hanno diritto alla detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia.

Mancata comunicazione ad ENEA: si perde il vantaggio fiscale?

Sull’argomento si è già espressa la Corte di Cassazione chiarendo i dubbi lasciati dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso dell’Ecobonus, la comunicazione ad Enea è parte dell’onere imposto al contribuente per avere diritto alla detrazione, paletto indispensabile per dimostrare la reale spettanza dell’agevolazione ed evitare frodi. Una volta scaduti i 90 giorni obbligatori per la trasmissione esiste comunque la possibilità di avvalersi della famosa “remissione in bonis” a due condizioni però:

  • che la remissione avvenga prima della contestazione della violazione ovvero prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza
  • che l’adempimento avvenga entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile e versando anche la sanzione di 250 euro.