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Spunta la cessione “jolly”: il Fisco chiarisce come comportarsi dopo il decreto Frodi

Una faq dell'Agenzia delle Entrate chiarisce quante cessione è possibile effettuare a cavallo del regime transitorio e dell'entrata in vigore del decreto frodi

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Se la prima cessione è stata comunicata all’AdE entro il 16 febbraio, il credito può essere ceduto due volte più un jolly

(Rinnovabili.it) – Un nuovo chiarimento in tema di bonus edilizi e cessione del credito/sconto in fattura ci arriva dall’Agenzia delle Entrate, con una nuova Faq.

La risposta ad un contribuente chiarisce come comportarsi prima e dopo l’entrata in vigore del Dl frodi n.13/2022 e durante il regime transitorio generato dal temporaneo blocco al meccanismo.

Come ha modificato il meccanismo di cessione il df anti Frodi

La domanda da cui è partita la nuova Faq è la seguente. “A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?”.

Prima di tutto l’AdE chiarisce che il Decreto “Frodi” ha definitivamente vietato le cessioni a catena. Tuttavia a partire dal 26 febbraio (entrata in vigore del dl), lo stesso decreto ha lasciato la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni solo a soggetti accreditati.

Il punto di congiunzione però è il famoso “periodo transitorio” prima del quale era stata vietata ogni cessione successiva alla prima ed identificato nello spartiacque del 16 febbraio 2022.

Cessione jolly solo per le comunicazioni presentate entro il 16 febbraio

In caso di prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio, il credito potrà essere ceduto una sola volta a chiunque, con la cessione jolly, e poi due volte ai soggetti accreditati.

“Al fine di evitare disparità tra i contribuenti” si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate “luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, si ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate”.