L'Ance si era appellata al TAR del Lazio in quanto il prezzo di 15 materiali da costruzioni rilevati dal MIMS per il 2021, erano sottostimati del 20%. Ora anche il Consiglio di Stato nega l'appello del Mims
Ora il Ministero dovrà procedere applicando le variazioni di prezzo accertate
(Rinnovabili.it) – Nessuna buona nuova per il MIMS, anche il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Lazio con la quale era stato accolto il ricorso di Ance in merito alle rilevazioni del Caro materiali effettuate dal Ministero.
In merito al Decreto del Mims dell’11 novembre 2021, l’Associazione Nazionale Costruttori e Unioncamere, avevano segnalato delle incongruenze tra le variazioni rilevate dal Ministero e il reale aumento del costo di ben 15 materiali, appellandosi al Tar del Lazio.
Ora con l’Ordinanza n. 6978 del 14 ottobre 2022, anche il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare richiesta dal Mims.
Niente periculum in mora secondo il CdS
In particolare il CdS ha sottolineato che il periculum in mora esposto dal Ministero ovvero di non poter procedere alle compensazioni richieste dalle imprese a causa della sentenza sfavorevole, non sussiste in quanto gli effetti della sentenza non escludono “la transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già accertare, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all’esito della definizione nel merito del giudizio”.
Si tratta di un risultato importante, sottolinea Ance. L’ordinanza del CdS sul caro materiali conferma che la sentenza del Tar non impedisce al Ministero di procedere alle compensazioni spettanti alle imprese, fermo stante un eventuale successivo conguaglio.
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“Le imprese potranno quindi già essere pagate, sulla base delle variazioni dei prezzi già accertate, salvo compensazioni in aumento o diminuzione a seguito del supplemento di istruttoria che ora il Mims è tenuto a compiere nei fatti. In verità, toccherà al nuovo Governo decidere come procedere tenendo conto che le imprese non solo attendono ancora i rimborsi legati agli eccezionali rincari registrati dai materiali nel primo semestre 2021, ma che anche il decreto con l’analoga rilevazione dei prezzi per il secondo semestre dell’anno scorso ha subìto la medesima bocciatura da parte del Tar, con le medesime motivazioni”, conclude Ance.