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Bonus Barriere Architettoniche 75%: la Manovra lo proroga fino al 2025

Unica novità rispetto al precedente bonus architettoniche 75% vale per i condomini, che devono votare a maggioranza in assmblea. La detrazione vale per l'installazione di ascensori, montacarichi, rampe, strumenti di comunicazione robotica e interventi per la mobilità interna

Bonus Barriere Architettoniche 75%
via piqsels

Non servono lavori trainanti, ma l’edificio deve essere esistente

(Rinnovabili.it) – Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 da poco pubblicata in GU, ha trovato spazio anche il bonus barriere architettoniche 75%. La scadenza è stata prorogata di tre anni permettendo a coloro che ne sono interessati, di detrarre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

A differenza del Superbonus, il bonus per l’eleiminazione delle barriere architettoniche non è subordinato ad un intervento trainante, tuttavia è essenziale che i lavori vengano effettuati su un immobile esistente.

Quali sono gli interventi agevolabili dal bonus barriere architettoniche 75%

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • l’installazione di montascale, ascensori e montacarichi;
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Non rientra nella detrazione il semplice acquisto di strumenti o beni mobili anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Come ad esempio l’acquisto di telefoni vivavoce o schermi o tastiere espanse.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

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Novità per i condomini

L’unica modifica al precedente bonus architettoniche 75% introdotta dalla Manovra 2023 vale per i condomini. Per effettuare i lavori connessi a questo bonus edile è necessario l’assenso in assemblea condominiale, con la maggioranza dei partecipanti rappresentanti almeno un terzo del valore dei millesimi dell’edificio.

Anche in questo caso continua a valere la possibilità di optare per le opzioni alternative alla detrazione diretta, con uno sconto in fattura da parte del fornitore o con la cessione del credito.