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Agenzia delle Entrate: aggiornato software per cessione credito e sconto in fattura

Pubblicata la procedura aggiornata per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per chi ha pagato prima dell'11 novembre

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Dal 12 novembre il Dl anti-frodi introduce l’obbligo del visto di conformità per chi opta per cessione del credito e sconto in fattura

(Rinnovabili.it) – L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software per l’invio delle comunicazioni relative a cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi “ordinari”, diversi dal superbonus, esercitati entro l’11 novembre.

Una procedura telematica ad hoc era essenziale dopo la pubblicazione delle Faq aggiornate al 22 novembre da parte dell’Agenzia, con le quali chiariva i casi nei quali il visto di conformità non è richiesto.

Le opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, – si legge nelle Faq – per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021”.

Dal 12 novembre infatti, il decreto Anti-frodi n.157/2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per i lavori diversi dal Superbonus al fine dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura.

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L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che sono esenti dagli obblighi “anti -frodi” anche coloro che, prima della data del 12 novembre abbiano ricevuto e pagato le fatture o stipulato accordi per la cessione del credito o sconto anche senza aver trasmesso la comunicazione all’Agezia.