Le indicazioni, frutto del lavoro congiunto del MASE con il CONAI, chiariscono alle imprese le caratteristiche da adottare per rendere i consumatori maggiormente consapevoli sul destino finale dei rifiuti
(Rinnovabili.it) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le Linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi. Il testo dovrà essere uno strumento a disposizione delle imprese per avere istruzioni chiare circa i propri imballaggi, facendo in modo da creare una maggiore consapevolezza, da parte dei consumatori, del ciclo di vita e della destinazione finale dei rifiuti.
Le indicazioni, frutto del lavoro congiunto del MASE, al tempo Ministero della Transizione Ecologica, con il CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Il confronto, durato più di un anno, ha voluto costruire un testo che tenesse al centro le esigenze dei diversi settori produttivi e recepisse le indicazioni normative nazionali e comunitarie.
Le indicazioni, che non si applicano a farmaci e dispositivi medici che rispondono a una normativa autonoma, entreranno in vigore a partire dal 2023 e sono definite dal MASE “uno strumento di supporto tecnico unico nel panorama europeo che potrà essere presentato come esempio virtuoso, per il metodo utilizzato e per i contenuti tecnici”.
Il percorso per la definizione dell’etichettatura ambientale degli imballaggi
Le Linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi entreranno in vigore il 1 gennaio 2023 e potranno periodicamente essere revisionate e aggiornate in base a eventuali modifiche legislative e\o evoluzioni tecnologiche.
A settembre 2020 era arrivato il decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale come strumento per recepire la direttiva europea 2018/851 sui rifiuti e la 2018/852 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Il decreto andava a modificare parte del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” per quanto riguarda l’ambito “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
Le Linee Guida pubblicate ieri sono frutto del confronto tra il governo e il CONAI, alla luce delle indicazioni raccolte da UNI, Confindustria e Federdistribuzione, e chiariscono una serie di aspetti tecnici e dubbi condivisi tra i diversi stakeholder. Il testo, prima della pubblicazione, è stato sottoposto a consultazione pubblica che ne ha limato alcuni aspetti, e la stessa versione definitiva è presentata come emendabile e modificabile a seconda degli avanzamenti normativi o tecnologici o delle sollecitazioni che potranno arrivare dalle associazioni di imprese.
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Linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi: contenuti del testo
Le indicazioni fornite si riferiscono a tutti i tipi di imballaggio, e ne definiscono l’etichettatura ambientale per quanto riguarda contenuti, collocazione, posizionamento, formato e visual e tempistiche di adeguamento.
Per quanto riguarda il contenuto delle etichette, esse devono indicare in maniera obbligatoria la famiglia di materiali corrispondenti per facilitare i consumatori nella raccolta differenziata. Sono raccomandate ma facoltative le informazioni relative alla necessità del consumatore di informarsi circa le modalità del proprio Comune e i suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità, le specifiche sulla tipologia di imballaggio e, per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, i riferimenti alle norme UNI per le codifiche integrative non previste dalla Decisione 129/27/CE.
Le etichette, secondo le linee guida, devono essere collocate preferibilmente su ognuna delle componenti separabili dell’imballaggio. Laddove non possibile, il MASE raccomanda che l’etichettatura riporti il codice identificativo su ogni componente separabile e il resto delle informazioni sull’imballaggio principale o sulla componente, in ogni caso, meglio visibile. Se non è possibile adottare questo tipo di etichettatura ambientale, le Linee Guida richiedono che gli imballaggi riportino sul corpo principale o sulla componente più visibile tutti i codici identificativi e le informazioni necessarie.
Le etichette devono essere ben visibili, i caratteri utilizzati di dimensione superiore o uguale a 1,2mm e i colori scelti devono corrispondere al blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro e grigio per l’indifferenziato.
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi in queste modalità entrerà in vigore il 1 gennaio 2023 ma gli operatori potranno commerciare eventuali residui di prodotti già diversamente etichettati fino a esaurimento delle scorte.
Le Linee Guida disciplinano anche il comportamento delle imprese per quanto riguarda le informazioni fornite sui canali digitali, che devono dare agli utenti istruzioni idonee su come reperire e interpretare le informazioni contenute in etichetta.
Oltre alle etichette sugli imballaggi, le Linee Guida mostrano anche come fornire le dovute informazioni su supporti esterni. Gli imballaggi destinati al commercio e all’industria (imballaggi C&I) dovranno conservare le informazioni circa lo smaltimento sui documenti di trasporto e su altri eventuali documenti, quelli primari (quelli cioè che confezionano il singolo prodotto, pronto al consumo) potranno beneficiare di chiarimenti apposti su specifici pannelli informativi da esporre nei punti vendita e, dove possibile, le informazioni relative all’etichettatura dovranno essere conservate anche nei libretti di istruzione o manuali d’uso dei prodotti. In generale i supporti esterni potranno in ogni caso rimandare a ulteriori specifiche fornite mediante i canali digitali.