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Visto di conformità “ora per allora”: quando serve e cosa deve contenere

Strumento indispensabile per prevenire le frodi e limitare la responsabilità solidale legata alla cessione dei crediti, il visto di conformità non sempre è obbligatorio. Vediamo la differenza tra visto di conformità “ora per allora” e ordinario

visto di conformità “ora per allora”
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La risposta del 6 giugno aggiorna le Faq dell’Agenzia delle Entrate in tema bonus edilizi

(Rinnovabili.it) – L’Agenzia delle Entrate ci regala una nuova Faq a tema Superbonus. Questa volta l’argomento si riferisce alle cessioni dei crediti precedenti al Decreto Antifrode di novembre 2021 ed alla necessità o meno di produrre un visto di conformità “ora per allora”.

Che differenza c’è tra visto di conformità “ora per allora” e visto di conformità ordinario?

Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022? Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?”. Queste le due domande poste da un contribuente e per le quali il Fisco ha ritenuto importante dedicare una nuova Faq, a 4 mesi dall’ultimo aggiornamento.

Prima di raccontare la risposta dell’Agenzia delle Entrate è bene ricordare quale sia la differenza tra le due tipologie di visto di conformità: ordinario oppure “ora per allora”.

Entrambe le formule sono legate alla scelta di una opzione alternativa alla detrazione diretta per i bonus edilizi e superbonus, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura. Entrambi servono per prevenire fenomeni fraudolenti ed evitare che i crediti edilizi si trasformino in una moneta fiscale senza controlli. Entrambi garantiscono al cessionario (colui che acquista il credito) l’effettiva realizzazione dei lavori alleggerendo il carico di responsabilità. E’ proprio quest’ultimo punto a determinare la differenza tra i due visti.

Il visto di conformità ordinario è stato istituito dal Decreto Antifrode nel novembre 2021 quale documento indispensabile e obbligatorio per poter utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura, congiuntamente alla congruità delle spese. Viene rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali e deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Tutti i crediti oggetto di cessione dopo il 12 novembre 2021 perciò sono soggetti a questo visto che ha escluso gran parte delle frodi fino a quel momento perpetrate in tema bonus.

Il visto di conformità “ora per allora” si riferisce invece ai crediti ceduti prima del 12 novembre 2021. Il suo utilizzo è stato definito dal Decreto Aiuti bis che per primo ha introdotto dei limiti alla responsabilità solidale dei cessionari nei confronti dei crediti acquistati, a patto che il cedente fornisca un visto di conformità ed un documento che attesti l’effettiva realizzazione dei lavori.

Qui si entra nel merito dei due quesiti posti dal contribuente al Fisco.

Quando deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora”

Innanzitutto il rilascio di questo tipo di visto di conformità è libero. Il documento, redatto da un tecnico abilitato, dovrà indicare il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura a cui il visto di riferisce.

Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, come ad esempio:

  • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • tipologia di intervento agevolato;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • ammontare della spesa sostenuta;
  • ammontare del credito ceduto.

Il rilascio del visto di conformità ora per allora non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate in quanto “non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria” sottolinea il fisco nella faq.