Il nuovo Regolamento per gli Stati Membri fissa i parametri di riferimento per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti.
La necessità di fissare dei requisiti di riferimento univoci per tutti gli Stati Membri è una prerogativa indispensabile per poter raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea di riduzione delle emissioni e di risparmio energetico, per poter allineare la normativa nazionale alla Direttiva Europea.
Per il calcolo dei livelli ottimali, il quadro metodologico specifica norme per comparare le misure di efficienza energetica, le misure che incorporano l’energia da fonti rinnovabili, i pacchetti e le varianti di tali misure, sulla base della prestazione energetica primaria e del costo assegnato alla loro attuazione. Nel passaggio alla fase operativa le modalità applicative del Regolamento stabiliscono inoltre che ciascuno Stato Membro identifichi una serie di edifici di riferimento (abitazioni monofamiliari – condomini di appartamenti e multifamiliari – edifici adibiti a uffici), focalizzandosi sulle condizioni quadro necessarie per effettuare i calcoli del valore attuale netto, quali l’anno di inizio per i calcoli, le categorie di costo da considerare e il periodo di calcolo da impiegare.
Comunque i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica non dovrebbero essere inferiori del 15% ai risultati dei calcoli di ottimalità dei costi adottati come riferimento nazionale.
Il regolamento è entrato in vigore il 10 aprile 2012 e verrà applicato a partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da enti pubblici e dal 9 luglio 2013 agli altri edifici, ad eccezione degli edifici di nuova costruzione, il quale entra in vigore il 30 giugno 2012.