Rinnovabili

Supersismabonus, a cosa corrisponde il 60% dei lavori

supersismabonus
via depositphotos.com

Il Supersismabonus permette di detratte il costo dei lavori sostenuti per il miglioramento statico dell’edificio

(Rinnovabili.it) – Per usufruire del Supersismabonus in detrazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, è necessario che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati il 60% dei lavori dell’intervento complessivo e non solo delle parti strutturali.

Ancora una volta è l’Agenzia delle Entrate a rispondere ad un contribuente che domandava chiarezza in merito al calcolo della percentuale dei lavori completati relativi ad un intervento antisismico.

Come calcolare il 60% dei lavori

Nello specifico, l’interpello n. 791/2021, è stato sottoposto all’Agenzia da parte di un contribuente comproprietario di un edificio composto da tre appartamenti ed un deposito. Al termine della ristrutturazione edilizia dal complessi si otterranno 5 unità residenziali e tre box.

Il contribuente specifica che vorrà utilizzare unicamente il Supersismabonus per i lavori strutturali e non usufruire del Superecobonus per l’efficientamento energetico.

Leggi anche Superbonus, Mef: i lavori vanno ultimati, pena la restituzione dei benefici

Per questo motivo chiede se possibile considerare solo il 60% dei lavori completati delle opere strutturali e non di tutto l’intervento, estendendo così la detrazione delle spese fino al 31 dicembre 2022.

Dall’Agenzia delle Entrate fanno sapere che, ai sensi dell’art.119 comma 8 bis del Decreto Rilancio e successive modifiche, “per gli interventi effettuati dalle persone fisiche per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”. Niente da fare dunque, la percentuale deve calcolarsi sulla totalità dei lavori.

Limite di spesa e CILA

Lo stesso contribuente chiede poi due ulteriori chiarimenti:

Se al primo quesito la risposta dell’AdE è affermativa, il secondo quesito non trova sostanzialmente risposta, demandando la decisione ai soggetti con 2competenze tecniche e non di carattere fiscale”.

Exit mobile version