Il raggiungimento del 30% dei lavori per il Superbonus unifamiliari è stato spostato dal 30 giugno al 30 settembre
(Rinnovabili.it) – Restano ancora pochi giorni per riuscire a sfruttare il Superbonus nelle unifamiliari a patto che entro il 30 settembre 2022 vengano ultimati almeno il 30% dei lavori.
Ma come si calcola il 30%? E quali documenti vanno presentati per asseverarla e accedere alla proroga del 110 nelle villette? Coincide con il SAL 30 da presentare a ENEA?
SAL 30 per ENEA e cessione del credito
Sfatiamo subito un mito: il SAL 30 da asseverare ad ENEA nulla ha a che fare con l’attestazione del 30% dei lavori del Superbonus nelle unifamiliari. O meglio non sono direttamente collegati.
La certificazione ad Enea va presentata nel caso in cui si decida di scegliere una delle opzioni alternative alla detrazione diretta, quali cessione del credito o sconto in fattura. Non è obbligatorio cedere l’importo complessivo dei lavori, ma si può fare riferimento a ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL). Ogni SAL deve riferirsi almeno al 30% dei lavori sostenuti unicamente per lavori connessi al bonus, ed i SAL precedenti non possono essere più di due per ciascun intervento.
Chiarito questo passaggio doveroso capiamo ora come attestare il completamento del 30% dei lavori in riferimento al Superbonus unifamiliari, entro il 30 settembre.
Le linee guida del Consiglio Superirore dei Lavori Pubblici CSLLPP
L’approvazione del DL Aiuti bis del Senato ha escluso definitivamente la possibilità di una proroga del Superbonus per le villette, mantenendo quale data limite il 31 dicembre 2022. Tuttavia per recuperare in detrazione anche le spese sostenute dal 30 giugno alla fine dell’anno, è richiesto il completamento di almeno il 30% dei lavori. Ma come si certifica questo 30% e chi ha il compito di asseverarne il raggiungimento?
Una risposta chiara è stata più volte chiesta dalla Rete Professioni Tecniche che ha finalmente ottenuto risposta da parte della Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Prima di tutto la Commissione ribadisce che per il calcolo del 30% si deve far riferimento all’intervento complessivo, “nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020”.Ovvero si potrà far riferimento a tutte le spese sostenute fino a quel momento anche se non fanno parte dei lavori di riqualificazione legati al 110%.
Come specifica la Commissione il compito di asseverare la percentuale ricade sul direttore dei lavori che “redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria”.
Leggi anche Accordo sul Superbonus, Dl Aiuti Bis approvato dall’Aula
A titolo di esempio la documentazione potrà contenere: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.
Il tutto da tenere rigorosamente a disposizione per eventuali controlli futuri e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.
“La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa”.
Copie fac-simili della dichiarazione sostitutiva per attestare il 30% dei lavori al 30 settembre per il Superbonus nelle unifamiliari, sono facilmente reperibili in rete o realizzabili tramite software quali ad esempio Primus-C.