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Superbonus: il tetto non riscaldato non rientra tra le superfici disperdenti

Se il tetto separa l'esterno da un sottottetto non riscaldato, la copertura non concorre al superamento del 25% della superficie disperdente lorda per il Superbonus. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate.

Superbonus: il tetto non riscaldato non rientra nel computo delle superfici disperdenti
Foto di Frank Winkler da Pixabay

La coibentazione di questa copertura può però accedere alla detrazione del Superbonus 110%

(Rinnovabili.it) – Ai fini del computo della superficie disperdente lorda per il Superbonus non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 680/2021, dettaglio che si va ad aggiungere al confuso quadro delle coibentazioni del tetto nell’ambito delle detrazioni fiscali.

La persona che intende eseguire i lavori in questo caso, si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per comprendere se l’isolamento del tetto, collocato sopra un sottotetto non riscaldato, rientra nel computo della superficie disperdente lorda superiore al 25% per l’accesso alla detrazione del Superbonus.

La motivazione alla risposta negativa da parte dell’Agenzia va interpretata sotto un duplice aspetto.

Non rientra nel computo del 25% della superficie disperdente

Il tetto non rientra nel conteggio della superficie disperdente lorda superiore al 25% in quanto, nella situazione ante intervento, la copertura non delimita il vano riscaldato verso l’esterno (essendoci il sottotetto non riscaldato).

E’ detraibile come spesa trainante per gli interventi di Superbonus

Tuttavia, una volta superato il 25% grazie ad eventuali altri interventi sull’involucro opaco verticale o orizzontale, la copertura potrà essere annoverata tra le spese di coibentazioni detraibili con il Superbonus.

Il riferimento normativo è la legge di Bilancio 2021 che, tra gli interventi trainanti ammessi alla detrazione, prevede anche gli interventi di coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (cfr. art.1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 del 2020)”.

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Sullo stesso argomento si era espressa poco tempo fa anche Enea, sottolineando che l’accesso al Superbonus 110% per la coibentazione del tetto che separa l’esterno da un sottotetto non riscaldato, è possibile solo se non viene eseguita contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.