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Superbonus, niente remissione in bonis se manca l’asseverazione ad ENEA

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La trasmissione dell’asseverazione e della congruità delle spese ha valore sostanziale

(Rinnovabili.it) – Quello che non manca al Superbonus è certamente un intrico di date e scadenze a dir poco inaccessibili. Ma la legge “non ammette ignoranza”, dunque non c’è scusa che tenga nel caso si superino le tempistiche previste dalla norma. Nemmeno qualora la colpa dell’inadempienza sia attribuibile al sovraccarico della piattaforma online per l’invio della documentazione.

E’ il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate con l’interpello del 31 luglio 2023 con titolo “Omessa asseverazione e comunicazione delle cessione dei crediti da Superbonus, inapplicabilità della remissione in bonis”.

Superbonus, cosa accade quando la documentazione è incompleta

La domanda arriva da un contribuente intenzionato ad utilizzare la remissione in bonis per sanare alcune omissioni nell’ambito dell’esecuzione dei lavori che danno diritto al Superbonus. Gli interventi sono stati eseguiti nel 2022 e si è scelto di optare per uno sconto in fattura per ciascuno stato di avanzamento lavori. Qui sorgono i dubbi del contribuente. La comunicazione dell’utilizzo dell’opzione alternativa alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) va presentata entro il 16 marzo dell’anno successivo (scadenza poi prorogata al 31 marzo). Tuttavia, preliminare a tutto ciò, è la comunicazione ad ENEA da parte del tecnico abilitato, dell’asseverazione e della congruità delle spese. Ma anche a causa di problemi “col portale ENEA” il tecnico non è riuscito ad inviare tale comunicazione entro il termine ultimo del 31 marzo 2023.

L’istante dunque si domanda se sia possibile utilizzare la remissione in bonis sia per l’invio tardivo della documentazione ad ENEA, sia per il ritardo nella comunicazione delle opzioni di sconto in fattura.

Asseverazione ENEA fuori tempo, niente cessione o sconto

Nonostante le aspettative del contribuente, il parere dell’Agenzia delle Entrate è tuttaltro che favorevole. La comunicazione all’ENEA va predisposta e presentata entro 90 giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori o al termine degli stessi. Ma nel caso in questione, come sottolinea il Fisco “per stessa ammissione dell’istante, alla data di scadenza dell’obbligo di predisposizione ed invio all’ENEA, nessuna asseverazione, compilata debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale era stata predisposta”.

Secondo l’AdE dunque in caso di assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso alla remissione in bonis.

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