Un condominio a prevalenza residenziale intende effettuare interventi di efficientamento con salto di 2 classi. La sostituzione della facciata continua è detraibile con il Superbonus?
Il Superbonus 110% permette di detrarre le spese sostenute per gli interventi trainati di sostituzione degli infissi se rispettano determinati requisiti tecnici
(Rinnovabili.it) – Torniamo a parlare di Superbonus ed interventi ammessi per l’efficientamento energetico di un condominio, ma questa volta il caso è leggermente diverso dal solito.
L’edificio interessato dai lavori è un condominio a prevalenza residenziale, chiuso sul lato est da una facciata continua, ovvero “una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell’edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. “tamponamenti apribili scorrevoli”) agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi”.
Gli interventi di riqualificazione energetica da portare in detrazione
I lavori che i condòmini vorrebbero realizzare sfruttando le detrazioni previste dal Superbonus 110% sono diversi:
- L’isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali con un’incidenza che supererà abbondantemente il 25% della superficie disperdente lorda totale;
- la sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
- la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni alle unità, quali l’ingresso ed il vano scala, entrambi dotate di impianto di climatizzazione invernale;
- la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari;
- la sostituzione integrale della struttura costituente la “facciata continua“.
I requisiti da verificare prima di procedere
PREVALENZA RESIDENZIALE – Il primo dato da verificare per determinare se sia possibile avvalersi del Superbonus 110% anche sulle parti comuni dell’edificio, è innanzitutto la prevalenza residenziale della superficie condominiale che deve superare il 50% di quella complessiva.
In questo caso, secondo i dati forniti dall’istante, il condominio è composto da 1.200 mq residenziali ed 800 mq commerciali.
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Di conseguenza, se la quota residenziale supera (come in questo caso) il 50% di quella complessiva, le unità residenziali possono portare in detrazione sia gli interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni, che gli interventi trainati delle parti private.
Le unità non residenziali invece avranno comunque la possibilità di detrarre le spese sostenute sulle parti comuni, come interventi trainanti.
ISOLAMENTO TERMICO E SUPERFICIE DISPERDENTE – Il secondo punto da tenere in considerazione è che l’isolamento termico dell’involucro vada a coinvolgere più del 25% della superficie disperdente lorda. Elemento già confermato dal contribuente.
DOPPIO SALTO DI CLASSE – Un altro punto da valutare se si vuole ottenere l’aliquota maggiore ed eseguire anche interventi cd. “trainati”, come in questo caso la sostituzione dei serramenti al punto 5, è il miglioramento di due classi energetiche dove possibile. Anche quest’ultimo quesito è confermato dai dati forniti dal contribuente.
La risposta del fisco
Dopo aver citato come di consueto i riferimenti legislativi, l’Agenzia delle Entrate specifica che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute negli interventi dal punto 1 a 4 effettuati sulle parti comuni nonché alla sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari di cui al punto 5 nel rispetto di tutti gli adempimenti e dei requisiti richiesti dalla norma.
La facciata continua
Per quanto riguarda la facciata continua (punto 6), il Fisco specifica che l’intervento può essere ammesso all’agevolazione se rispetta le condizioni stabilite dall’art.14 del Dl n. 63/2013 e che siano rispettati i requisiti tecnici stabiliti dal decreto del MISE in merito alle finestre comprensive di infissi (decreto 6 agosto 2020).
Ovviamente, sottolinea l’AdE, tutti i requisiti devono essere verificati e confermati da un tecnico abilitato come stabilisce l’art.119 del Decreto Rilancio.