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Superbonus e condomini misti, a chi spetta la spesa degli interventi?

Se non tutti i condomini intendono usufruire del Superbonus l'intera spesa può essere accollata ai condomini interessati se d'accordo

Superbonus e condomini misti
Foto di WikimediaImages da Pixabay

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle istanze sul Superbonus 110%

(Rinnovabili.it) – In un Condominio misto se non tutti i condomini possono o intendono usufruire dell’Superbonus 110% , l’intera spesa imputabile all’intervento può essere accollata interamente a coloro che intendono servirsene.

A dichiararlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 602 dello scorso 22 settembre all’istanza sottoposta da una pubblica amministrazione in qualità di proprietario di alcuni appartamenti alienati e non ancora venduti. Alcuni condomini dello stesso immobile intenderebbero usufruire dell’agevolazione dell’Superbonus per le parti comuni. Tuttavia l’amministrazione non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza e non darà il proprio assenso in assemblea condominiale.

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Nonostante quanto premesso, l’amministrazione non si opporrebbe ai lavori qualora la votazione passasse per la maggioranza e nel caso in cui i condomini interessati ad usufruire della detrazioni, siano disposti ad accollarsi tutte le spese degli interventi.

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del articolo 119 del decreto Rilancio 2020 mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e10.

Il dl 104/ 2020 poi modificato dalla L. n. 126/2020 ha inserito nell’art. 119 comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021 e che recita:

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.

Ciò significa che il condominio o i condomini che abbiano particolare interesse a realizzare determinati interventi potranno manifestarlo in assemblea dichiarando l’intenzione di accollarsi l’intera spesa ed avendo quindi la certezza di poter usufruire delle detrazioni. L’Agenzia specifica inoltre che, in caso di non corretta fruizione del Superbonus, pagheranno esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.