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Superbonus: chiarimenti dal Mef su alcuni interventi di ristrutturazione

L'accesso al Superbonus è possibile per persone fisiche per un numero massimo di 2 unità, è sufficiente la CILA senza stato legittimo, le sonde geotermiche rientrano nelle spese.

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Superbonus – credit photo by Depositphotos

Le risposte agli interpelli dell’onorevole Fragomeli in merito alle agevolazioni previste dal Superbonus

(Rinnovabili.it) – Durante la Commissione Finanze della Camera hanno trovato risposta alcune interrogazioni relative a particolari casi di ristrutturazione connesse al Superbonus 110%.

A porre i chiarimenti l’onorevole Gian Mario Fragomeli al quale ha risposto la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessandra Sartore.

Il Bonus 110 % è accessibile per un numero massimo di 2 unità

La prima questione oggetto delle interrogazioni chiede “se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l’agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all’agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l’altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l’agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio”.

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In proposito si deve fare riferimento all’art. 119 comma 10 del DL n.34/2020 che prevede che per le persone fisiche il Superbonus sia applicabile limitatamente agli interventi di efficientamento per un numero massimo di 2 unità immobiliari. Limitazione non legata agli interventi finalizzati al risparmio energetico delle parti comuni dell’edificio. Dato che l’accesso all’agevolazione è correlata al contribuente e non all’immobile oggetto degli interventi, un richiedente che ha già beneficiato de Superbonus per 2 immobili, non potrà servirsene nuovamente per la riqualificazione di un ennesimo immobile di cui è comproprietario al 50%.

Superbonus e Condominio insanabile dal punto di vista urbanistico

Un ulteriore chiarimento ha riguardato il caso di un condominio provvisto di concessione edilizia e titolo abitativo, ma difforme dal progetto originario ed insanabile dal punto di vista urbanistico, nonostante sia stato reso alienabile grazie ad un ravvedimento dei condomini con il pagamento della relativa sanzione. La risposta in questo caso fa riferimento all’art.119 del Dl 37/2020 (e successivamente modificato dal Dl n.77/2021 e dalla L n.108/2021)che prevede che gli interventi oggetto del Superbonus siano realizzati attraverso la presentazione della CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, e che quest’ultima non richiede l’attestazione dello stato legittimo.

Sonde geotermiche ed accesso alle agevolazioni

Ultimo chiarimento era riferito alla possibilità di inserire nel massimale di spesa per i pannelli solari anche le spese per le sonde geotermiche. La risposta in questo caso fa presente che tra gli interventi “Trainanti” del Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.