(Rinnovabili.it) – Legge di Bilancio 2022, Sostegni Ter, Decreto Milleproroghe, Decreto Energia, Decreto Ucraina, non si può certo dire che la produzione normativa degli ultimi mesi su Superbonus e Bonus edilizi non sia stata fitta. Forse troppo a dire la verità. Un susseguirsi di aggiornamenti normativi degli della burocrazia del Bel Paese.
Anche l’Agenzia delle Entrate prova a mettere ordine nel caos in termini fiscali, senza riuscirci del tutto.
Chiamata circolare-guida, la n.19/E del 27 maggio 2022 prova a fare un riassunto sui temi più scottanti degli ultimi mesi: visto di conformità, cessione del credito e sconto in fattura, interventi su garage e autorimesse, sanzioni e penali, contratti collettivi e general contractor.
Visto di conformità e asseverazione delle spese
La circolare guida parte con un rapido riassunto dei Decreti che negli ultimi mesi si sono occupati di Bonus edilizi. Le disposizioni della Legge di Bilancio che ha escluso dall’obbligo del visto di conformità e asseverazione delle spese inerenti alle opzioni alternativa (cessione del credito e sconto) i lavori di edilizia libera o di importo inferiore ai 10.000 euro. Ad esclusione degli interventi legati al Bonus Facciate. L’esonero si applica alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, che possono per altro essere portate in detrazione.
L’Agenzia ricorda che per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti dal decreto del Ministero della transizione ecologica. E un paragrafo apposito è dedicato all’applicazione temporale di queste ultime norme.
Sconto in fattura e cessione del credito
La circolare prova a riordinare le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti. Ricorda in particolare che a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche e istituti finanziari. A loro volta però questi ultimi, possono cedere in qualsiasi momento, il credito ai propri correntisti, a patto che rientrino in determinate categorie.
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Sempre dal 1° maggio entra in vigore il divieto di cessione parziale, esclusa la singola annualità.
Contratto collettivo Nazionale del Lavoro
Come specificato nella circolare del Fisco, il datore di lavoro che esegue lavori con importo superiore a 70.000 euro è tenuto ad applicare i Contratti Collettivi del settore. Obblighi che vanno applicati anche ai cosiddetti General contractor. Il riferimento al CCNL va indicato sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture emesse, e sia in caso di detrazione diretta che nel caso di opzione alternativa.