La circolare 17/E del Fisco è il terzo capitolo dell’approfondimento sui Bonus fiscali in edilizia
(Rinnovabili.it) – La circolare n.17/E pubblicata il 26 giugno 2023 dall’Agenzia delle Entrate non poteva tralasciare uno dei capitoli più complessi degli ultimi tempi, le ultime novità sul Superbonus 2023. Dopo aver illustrato in un primo focus i contenuti della nuova “Raccolta” predisposta dal Fisco, entriamo nel merito della detrazione con aliquota al 110 per cento.
Come anche per gli altri Bonus Edilizi, la circolare 17/E riassume i “documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza”. Parte terza dato che è l’ultimo capitolo delle due precedenti circolari prodotte sullo stesso argomento dal Fisco (N.14/E e 15/E).
Ricordiamo inoltre che la circolare prodotta dal Fisco, è propedeutica alla compilazione della dichiarazione dei redditi ed all’inserimento delle detrazioni fiscali relative al 2022 e precedenti, anni in cui il Superbonus manteneva l’aliquota massima al 110 per cento. Tutto ciò che invece è relativo al Superbonus 90 per cento verrà preso in considerazione nella dichiarazione del prossimo anno.
Superbonus 2023, a chi spetta
L’agevolazione consiste in una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 da ripartire:
- in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021
- in 4 quote annuali per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022
- e solo per le spese sostenute nel 2022 e solo su opzione del contribuente, 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.
La detrazione deve trovare spazio all’interno della capienza fiscale dell’imposta lorda del contribuente per ciascun anno, nel caso contrario la rata che salterà non potrà essere utilizzata ne per gli anni successivi ne chiesto il rimborso.
Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- le persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o dell’edificio;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni per gli interventi effettuati su unità immobiliari (edifici unifamiliari, ad esempio villette) per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Quali lavori concorrono alla detrazione
Il Superbonus 2023, così come in passato, si applica solo in presenza di particolari interventi, definiti “Trainanti” che consentono la riqualificazione energetica e l’adozione di misure antisismiche. Una volta garantiti questi Interventi Trainanti, possono essere portate in detrazione anche le spese congiunte che fanno invece parte degli “Interventi trainati”.
Fanno parte degli Interventi Trainanti:
- gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Nella circolare n.17/E è possibile leggere un elenco esaustivo di tutti i lavori eseguibili, con le relative spese e massimali.
- Gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Fanno parte degli Interventi Trainati:
- gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- l’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo;
- l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.
Anche in questo caso vale la pena dare un’occhiata alla sezione della Guida dedicata, contenente diversi esempi pratici riferiti ai molteplici interpelli posti all’AdE dai contribuenti stessi.
Per approfondire le tipologie di interventi agevolabili e quali lavori eseguire inerenti all’efficientamento energetico e non solo, si può fare riferimento alla Guida precedentemente prodotta dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Quali spese detrarre
Sono detraibili al 110 per cento anche le spese sostenute per:
- il rilascio del visto di conformità;
- le attestazioni e le asseverazioni;
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali (perizie, sorpalluoghi, ispezioni, ecc.);
- i costi di installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, la tassa di occupazione del suolo pubblico;
- l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi edilizi.
La cumulabilità del Superbonus 2023 con le altre agevolazioni
Qualora per il medesimo intervento sia possibile astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di altre misure agevolative come, ad esempio, Eco bonus, Bonus facciate o Sisma bonus, il contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in relazione alla stessa.
Se si realizzino più interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il contribuente può utilizzare ciascuna agevolazione, in base al limite di spesa previsto, a condizione che siano distinatamente contabilizzate le spese per ogni intervento.
Gli adempimenti necessari per accedere alla detrazione
Come gli altri Bonus Edilizi, anche per il Superbonus 110 per cento è necessario effettuare gli adempimenti ordinari previsti dalla norma ovvero:
- pagamento tramite bonifico;
- visto di conformità e asseverazione congruità dei costi;
- computo metrico e APE nel casi di efficientamento energetico;
- asseverazione sismica pre e post lavori nel caso di interventi di miglioramento sismico.
Quali documenti conservare?
La documentazione da conservare per eventuali richieste successive da parte dell’Agenzia delle Entrate e per accertamenti, è decisamente lunga e varia in base al soggetto richiedenti ed alla tipologia di intervento.
Servirà conservare:
- un certificato che attesti il “Titolo idoneo” al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Conservare le dichiarazioni sostitutive, il contratto di locazione o comodato, o lo stato di famiglia, o ancora la dichiarazione di successione dell’immobile.
- Per i condomini, la copia della delibera assembleare ed i millesimi e la dichiarazione dei lavori eseguiti deliberati in assemblea.
- Per tutti i soggetti la tracciabilità delle spese contabili, le fatture, i bonifici, la documentazione delle spese.
- Le abilitazioni amministrative e la tipologia di lavori (CIL, CILA, CILAS, SCIA), la dichiarazione della data di inizio lavori.
- Le asseverazioni tecniche per la congruità delle spese, le ricevute del SUE, la polizza RC del tecnico, l’attestazione dell’impresa che si è occupata dei lavori, la relazione tecnica.
- Per i lavori di efficientamento, le asseverazioni e le ricevute di trasmissione all’ENEA per ogni SAL, APE ante intervento e post intervento,