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Super Sismabonus 110: niente tregua fiscale e addio alla detrazione se manca l’asseverazione

Super Sismabonus 110
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L’Agenzia delle Entrate torna a parlare di Superbonus 110 per cento

(Rinnovabili.it) – Il progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e la relativa asseverazione devono essere presentati allo sportello Unico insieme alla certificazione di inizio attività o al permesso di costruire. Se manca l’asseverazione si potrà dire addio alle detrazioni del Super Sismabonus 110 per cento. Si tratta inoltre di un errore sostanziale e non “meramente formale”, ovvero niente Tregua Fiscale per chi sbaglia, anche se tutta la documentazione è già stata presentata al Genio Civile.

Ma cerchiamo di capire meglio.

Il dubbio del cittadino sul Super Sismabonus

Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto importante in tema di Superbonus 110 per cento con annessi lavori di adeguamento antisismico.

Il quesito è posto da un cittadino che ha avviato un intervento edilizio che gli permetterà di trasformare un immobile accatastato come C/6 in un’abitazione al termine dei lavori. Dato che gli interventi permetteranno di ridurre il rischio sismico dell’edificio, il soggetto vorrebbe beneficare della detrazione prevista dal Super Sismabonus 110 con un limite di spesa pari a 96mila euro.

Tutta la documentazione sismica è stata precedentemente inviata al Genio Civile da un ingegnere abilitato, tuttavia al momento della presentazione della CILAS allo sportello Unico del Comune non sono state allegate alla pratica né l’asseverazione del rischio sismico ante operam ne tantomeno la relazione illustrata della classificazione sismica.

E qui si insinua il dubbio.

Dato che la documentazione risulta inviata al Genio Civile prima dell’inizio dei lavori, la successiva omissione può essere considerata come un errore meramente formale, e quindi avvalersi della tregua Fiscale per rimediare?

Risposta negativa dal Fisco

La risposta purtroppo è negativa. Come sottolinea la stessa Agenzia, citando l’art.1 del dm 24/2020, “[…] il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati  alla  segnalazione  certificata  di  inizio  attività  o  alla  richiesta  di  permesso  di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo  5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per  i  successivi  adempimenti,  tempestivamente  e  comunque  prima  dell’inizio  dei  lavori”.

In parole povere il Fisco chiarisce che la mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta prima dell’inizio dei lavori, comporta una violazione tale da ostacolare il controllo sulla fattibilità dell’intervento. Di conseguenza non si tratta di un errore formale risolvibile con la cd Tregua Fiscale, o sanatoria, per sanare la violazione in parola.

Come fare per non perdere il Superbonus 110?

Per non perdere i benefici concessi dal Super Sismabonus 110 per cento, il soggetto dovrà ricorrere alla remissione in bonis. Attenzione però, lo potrà fare solo se la violazione non è ancora stata accertata dalle autorità competenti. Inoltre l’adempimento dovrà avvenire entro la prima dichiarazione dei redditi utile, ovvero nella quale andrà ad esercitare il diritto a beneficiare della detrazione. Se i tempi coincidono, potrà pagare la multa di 250 euro e presentare i documenti mancanti.

In particolare, ciò sarà possibile laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023”, altrimenti dovrà dire addio al Super Sismabonus 110.

Un altro nodo da sciogliere lo si avrà nel caso in cui il soggetto abbia intenzione di optare per sconto in fattura o cessione del credito. La remissione in bonis andrà presentata prima della comunicazione delle opzioni alternative. In questo caso, e solo se è tra i soggetti che ancora ne possono beneficiare, potrà scegliere di avvalersi della cessione del credito o sconto in fattura attraverso un’ulteriore remissione in bonis, avendo superato la data limite del 31 marzo 2023.

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