Per usufruire del Superbonus 110% è necessario eseguire determinati interventi di efficientamento considerati principali
(Rinnovabili.it) – La detrazione del 110% con il cd Superbonus permette di efficientare la propria casa. Tuttavia per potervi accedere è fondamentale eseguire determinati lavori rientranti nella categoria degli Interventi trainanti. Ma la sostituzione di un impianto di climatizzazione fa parte di questi ultimi? Alla domanda ha risposto il Dottor Commercialista Nicola Forte, professionista Consulente del CNAPPC, già autore della guida rilasciata pochi giorni fa in merito al Superbonus per le unifamiliari.
Gli interventi trainanti e trainati
L’art.119 del Decreto Rilancio n.34/2020 stabilisce quali interventi considerare trainanti e quali trainati nel caso del Superbonus con due distinzioni essenziali: gli immobili in condominio e le unifamiliari o funzionalmente indipendenti. Ricordiamo che per detrarre al 110% le spese sostenute fino a fine anno, nel caso delle villette unifamiliari, bisogna aver eseguito almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre.
Il dubbio sul come catalogare la sostituzione dell’impianto di climatizzazione sorge invece nel caso di un intervento su un condominio, o nello specifico, un edificio composto da due o più unità immobiliari autonome.
La lettera b) dell’articolo 119 definisce come interventi trainanti gli “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto …”.
Nel caso di un condominio è chiaro quindi che la sostituzione di un impianto di riscaldamento centralizzato con uno nuovo, anch’esso centralizzato, rientrerà tra i lavori trainanti o principali.
Ma se l’edificio è unico, ma composto da più unità immobiliari dotate di riscaldamento autonomo, il caso cambia.
Sostituire i due impianti arrivando a lavori conclusi, a mantenere il riscaldamento autonomo, non può essere considerato un intervento Trainante, ma trainato. Nel caso di un condominio o assimilabile, la norma infatti prevede che non solo i lavori sano eseguiti sulle parti comuni, ma anche che al termine degli stessi l’impianto di riscaldamento sia centralizzato.
Niente Superbonus dunque per questo particolare caso. L’unica strategia da perseguire sarebbe l’efficientamento dell’involucro esterno ad esempio, considerato trainante, per poter quindi sostituire le due caldaie o i due impianti autonomi come interventi trainati.