La Corte di Cassazione conferma ancora una volta il sequestro dei crediti edilizi del cessiorio anche se in buona fede e inconsapevole del reato commesso.
Questa sentenza della Cassazione è l’ultima della lunga serie che coinvolge la cessione dei crediti edilizi
(Rinnovabili.it) – Anche se non sei direttamente responsabile della truffa, ma solo di aver acquistato un credito poi rivelatosi inesistente, non c’è nulla da fare: il sequestro dei crediti edilizi toccherà anche a te. E’ questa in parole povere l’ultima sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in merito ad una cessione di crediti per lavori inerenti al Bonus Facciate che ha coinvolto Poste Italiane.
Si tratta solo dell’ultima di una lunga serie di sentenze, che a più riprese, hanno coinvolto l’intero mondo dei bonus edilizi, togliendo definitivamente la voglia agli Istituti finanziari di acquistare nuovi crediti edilizi.
Il sequestro sempre, per evitare la circolazione di crediti falsi
La sentenza n.44647/2022 della Cassazione rigetta la decisione di un Giudice di Treviso che aveva concesso a Poste Italiane, ovvero colui che ha acquistato il credito in buona fede, la circolazione ulteriore del credito o, come in questo caso, la compensazione tramite l’Erario.
“La buona fede dei cessionari – nel caso di specie Poste Italiane s.p.a. – non può far sorgere in capo agli stessi un credito inesistente né legittimerebbe la circolazione o la compensazione dei fittizi crediti fiscali”, si legge nella sentenza. “La ulteriore circolazione dei crediti, che sarebbe impedita dal sequestro, aggraverebbe le conseguenze del reato, rendendo difficoltosi i controlli da parte dei soggetti cessionari”.
Si tratta quindi di un sequestro di crediti edilizi che vada ad impedire la circolazione ulteriore di crediti falsi, perchè riferiti a lavori inesistenti.
La Cassazione conferma dunque quanto già affermato nelle sentenze precedenti legate al sequestro dei crediti edilizi, ovvero che non esiste nessuna garanzia da parte dello Stato a tutela del cessionario anche se in buona fede.