Rinnovabili • Sconto in fattura Rinnovabili • Sconto in fattura

Sconto in fattura e Superbonus: anche un semplice errore può costare la detrazione

Il Fisco risponde ad un'impresa che ha eseguito lavori di Superbonus applicando uno sconto in fattura, ma commettendo degli errori di compilazione. Quanto costa la multa?

Sconto in fattura
Foto di Tumisu da Pixabay

La differenza tra “Credito non spettante” e “credito inesistente”

(Rinnovabili.it) – Non c’è da stupirsi se un gran numero di domande presentate in merito a lavori di Superbonus abbiano presentato errori formali o sostanziali su più fronti. Il susseguirsi di modifiche normative ha messo alla prova anche i più scaltri. E’ il caso di un’imprese esecutrice di lavori per la riqualificazione di un condominio, al quale ha concesso sconto in fattura per Superbonus.

Un errore apparentemente banale, ma che ha compromesso la fruizione lineare della detrazione e dei relativi crediti maturati. La spiegazione dei dubbi dell’impresa arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 348 del 14 giugno 2023.

”Credito non spettante” o ”credito inesistente”, questo è il problema

Il caso sottoposto al Fisco riguarda appunto un’impresa esecutrice di lavori di riqualificazione energetica di un condominio con l’applicazione di uno sconto in fattura suddiviso in due SAL presentati rispettivamente a dicembre 2021 e novembre 2022. Il 16 febbraio 2022 l’impresa ha compensato la quota annuale del credito derivante dallo sconto in fattura per i lavoro di Superbonus eseguiti per il condominio.

Purtroppo però, nel dicembre 2022, dopo aver presentato la comunicaizone di cessione del credito del secondo e ultimo SAL, l’Agenzia delle Entrate competente si accorge di un errore nelle fattura, apparentemente banale, ma che costa all’impresa l’annullamento dell’istanza: ovvero il codice fiscale del condominio risulta errato. A dicembre dello stesso anni vengono così emesse due note per lo storno delle due fatture errate, riemettendo le fatture corrette.

Leggi anche Cambiare caldaia, a chi spetta ancora lo sconto in fattura

Nel frattempo però i lavori sono terminati e di conseguenza è stata presentata una nuova comunicazione di sconto in fattura per ciascun intervento eseguito, ma con un unico SAL.

Qui sorge il dubbio dell’istante: fermo restante che si dovrà pagare una sanzione per l’errore commesso, a quanto ammonta la multa? Sarà pari a quella per un “Credito non spettante” o si riferirà ad un ”credito inesistente”?

Quanto costa questo sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate mette in chiaro da subito la differenza tra le due tipologie di errore.

Per essere considerato inesistente un credito, devono sussistere du requisiti contemporaneamente:

  1. deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);
  2. l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali. Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

Per poterlo considerare inesistente insomma, deve essere legato ad una situazione non reale o falsa, oggetto molto probabilmente di frodi. In caso contrario il credito sarà considerato non spettante.

Nel caso in oggetto l’errore in fattura fa parte di quegli errori identificati come sostanziali, in quando vanno a compromettere i beneficiari della detrazione o la percentuale di utilizzo della detrazione.

Nel caso  di  specie,  il  credito  compensato  ”si  ricollega”  ad  un  intervento realmente eseguito  e  fatturato  correttamente,  nell’intestazione e nella parte descrittiva con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili”. Ecco perchè la sanzione è quella disposta dall’Art.13 del DL 471/97 che punisce “l’utilizzo di un credito in eccedenza o in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”. Si applica perciò una sanzione pari al 30% del credito utilizzato.