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Ristrutturazione edilizia per immobili tutelati, solo con vincolo paesaggistico

In una nota il CSLP ha specificato che la ristrutturazione edilizia con cambio di volume è possibile solo per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico

Ristrutturazione edilizia
Foto di Stefano Ferrario da Pixabay

Sui beni culturali l’intervento non rientra nella ristrutturazione edilizia ma nel restauro

(Rinnovabili.it) – Le recenti modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni 120/2020 al Testo Unico dell’edilizia (Dpr380/2001) hanno creato non pochi dubbi tra gli operatori. Uno dei nodi più difficili da sciogliere è il tema della ristrutturazione edilizia.

L’art. 3 del DPR 380/2001,modificato dall’art. 10 della Legge 120/2020 ha inserito fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di “demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

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Se però l’immobile è sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (L.42 /2004) la norma impone che gli edifici ricostruiti, per essere considerati ristrutturazioni edilizie, debbano mantenere “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

Distinzione tra vincolo culturale e paesaggistico

Non essendo del tutto chiaro come agire, alcuni Comuni hanno sottoposto il quesito al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha risposto evidenziando due tipologie distinte di intervento.

Gli interventi riguardanti immobili sottoposti alla disciplina dei beni culturali, a cui è dedicata la Parte II del Codice, e gli interventi sottoposti a vincolo paesaggistico, inseriti nella Parte III del Codice.

BENI CULTURALI – Per il CSLP gli immobili rientranti nella prima categoria non possono usufruire della ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione, dato che qualsiasi intervento, anche se parziale, deve essere autorizzato dalla Soprintendenza e di conseguenza rientrerà tra i lavori di “restauro”.

VINCOLO PAESAGGISTICO – Diverso è se l’immobile oggetto dell’intervento, è sottoposto ad un vincolo paesaggistico. In questo caso si potrà usufruire della ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, non essendo di per sé un bene di valore storico, artistico o architettonico. Ovviamente l’intervento dovrà prima essere sottoposto al nulla osta delle rispettive amministrazioni comunali, che verificheranno la conformità ai regolamenti urbanistici previsti per quel determinato vincolo.

Dall’ANCi arriva l’assenso a quanto stabilità dal CSLP, aggiungendo però la necessità del coinvolgimento del Ministero dei Beni culturali e delle Regioni, essendo gli enti preposti alla tutela dei beni stessi.