La definizione di ristrutturazione edilizia era già stata modificata dal Decreto Bollette
(Rinnovabili.it) – Con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del Dl Aiuti cambiano molte cose, tra queste anche il concetto di ristrutturazione edilizia.
Il problema in origine, era la formulazione del Testo Unico dell’Edilizia per come è scritto. Il testo ha sempre lascito fuori dai bonus edili, gli edifici in aree vincolate oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volume, non facendoli rientrare nel concetto di ristrutturazione, ma tra le nuove costruzioni.
Una parziale correzione di rotta è arrivata con il Decreto Energia n.34/2022 che ha ampliato la platea dei destinatari, togliendo dalla lista degli intervento non ammessi, quelli elencati nell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali). In questo caso si tratta di tutti gli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico: i territori costieri, i fiumi, le montagne sopra una certa altitudine, i ghiacciai, i parchi e le riserve, le foreste ed i boschi, ecc.
Leggi anche Come cambia la ristrutturazione edilizia con il Dl Energia
Con la conversione in legge del Dl Aiuti, entrano a far parte delle ristrutturazioni edilizie, anche gli interventi con cambio di sagoma, volume, prospetto o sedime, elencati all’articolo 136 lettera c) e d) del Codice dei beni culturali e paesaggistici. Si parla quindi delle aree con notevole interesse pubblico: ville, giardini parchi; complessi con valore estetico e tradizionale, inclusi i centri storici i belvedere e i punti panoramici.
Non cambia la procedura da seguire
Il Dl Aiuti allarga le possibilità di intervento sugli edifici estendendo il concetto di ristrutturazione edilizia anche alle demolizioni con ricostruzione e diversa sagoma, sottoposte a vincolo Attenzione però, non cambia la procedura da seguire per avviare i lavori. Indipendentemente della collocazione geografica, quando a cambiare sono sagoma, volume, sedime e prospetti, è necessario presentare un Permesso di Costruire. La Scia resta invece valida qualora la ricostruzione mantenga le caratteristiche originarie dell’edificio senza modifiche al volume.