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Novità in materia di end of waste: firmato il Dm che ristabilisce il concetto di rifiuti da costruzione

Con il Dm firmato da Cingolani, i rifiuti da costruzione inerti cessano di essere rifiuti, per rientrare in precisi criteri e parametri di recupero

Rifiuti da costruzione:
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I rifiuti da costruzione rappresentano una fetta importante a livello europeo e nazionale

(Rinnovabili.it) – Il Ministro delle Transizione Ecologica ha firmato lo scorso 15 luglio il Dm che ridefinisce i criteri per il recupero dei rifiuti da costruzione. Di fatto i materiali residui dalle attività di demolizione e costruzione, gli inerti di origine minerale, smettono di essere considerati rifiuti per poter entrare in un ciclo di recupero.

Il Dm è composto da 8 articoli e 3 allegati contiene le procedure di sicurezza, approvate dal Consiglio di Stato e dalla Commissione Europea, per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti da costruzione inerti. Si tratta di fatto di un regolamento in materia di “end-of-waste” che stabilisce innanzitutto quali rifiuti rientreranno nel provvedimento, i criteri di conformità da rispettare per poter cessare di essere rifiuto e gli scopi specifici di utilizzabilità elencati nell’Allegato 2 come la destinazione quali sottofondi stradali, piuttosto che riempimenti o confezionamento di calcestruzzi.

Parte la fase di monitoraggio

Ci saranno 180 giorni per monitorare il provvedimento, prevedendo nel caso una revisione dei criteri o eventuali rettifiche nella qualifica di rifiuto da costruzione riciclabile. Una novità estremamente importante che si discosta dai consueti decreti che definiscono gli “end-of-waste”. Un provvedimento che va a toccare uno dei flussi di rifiuti più “ingombranti” a livello nazionale ed europeo. Per la prima volta si definiscono criteri e parametri di riferimento per questa particolare tipologia di rifiuti.

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Gli operatori avranno a disposizione 6 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni presentando un aggiornamento della comunicazione o istanza di adeguamento.

Per il periodo transitori, le novità non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto, ne tantomeno a quelli che risultano in procedure già autorizzate.