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Responsabilità solidale e cessione crediti: una nuova circolare dall’Agenzia delle Entrate

responsabilità in solido crediti
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Il concetto di responsabilità solidale è stato introdotto dalla precedente circolare del Fisco n.23/E

(Rinnovabili.it) – Finalmente è arrivata la tanto attesa nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate n.33/E che chiarisce il tema della responsabilità solidale che lega la cessione dei crediti ai cessionari. Il problema era sorto in seguito alla precedente circolare del Fisco, la n.23/E, nella quale l’Agenzia parlava di concorso di colpa nel caso di acquisto di crediti poi risultati oggetto di frode, anche se perpetrata a monte. A stemperare la situazione è arrivato il Decreto Aiuti bis che, in fase di conversione, ha parlato di responsabilità solidale solo in caso di dolo o colpa grave.

Ma chiaramente non era sufficiente per fugare ogni dubbio e svincolare le banche. Da parte dell’intera filiera delle costruzioni, del sistema bancario e addirittura dal Parlamento è arrivata a gran voce la richiesta di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare 33/E prova a mettere chiarezza nel caos, ma se da un lato elimina alcuni dubbi, dall’altro crea una profonda confusione entrando nel merito della proroga del Superbonus per le unifamiliari e del famoso 30% entro il 30settembre (ormai superato).

Responsabilità in solido per cessioni e sconto in fattura

La circolare n.33/E dell’agenzia delle Entrate entra nel merito dell’”indice di diligenza” da considerare nel caso di responsabilità solidale tra fornitore e cessionario qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

La circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale”. In linea generale, dunque, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole, siResponsabilità solidale e cessione crediti: una nuova circolare dall’Agenzia delle Entrate legge nella circolare al capitolo 2.

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Cedere il credito ai correntisti

Il Decreto Aiuti ha aperto alle banche ed agli altri istituti finanziari, la possibilità di cedere i crediti acquistati, anche a partite iva non utenti e consumatori, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa. In merito alla responsabilità solidale la circolare chiarisce che “il correntista che acquista dalla banca ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza”.

Scarica la circolare completa.

Cosa fare in caso di errori nella comunicazione

La documentazione da inoltrare è moltissima, sia per accedere ai vari bonus edilizi che nel caso di opzioni alternative come cessione del credito e sconto in fattura. Un errore può capitare ovviamente se in buona fede. La circolare prova a mettere ordine indicando cosa fare in caso di errori formali (ad es.dati catastali errati) o in caso di errori sostanziali ovvero che incidano su elementi essenziali del credito ceduto.

Detrazione delle spese per il Superbonus nelle unifamiliari e calcolo del 30%

Non si sa bene come mai, ma l’Agenzia delle Entrate nella suddetta circolare n.33/E, decide di entrare nel merito di una scadenza ormai superata: ovvero l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo per poter accedere alla proroga del Superbonus per le unifamiliari fino al 31 dicembre 2022.

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Purtroppo in questo caso la circolare crea confusione ed apre dubbi interpretativi su una situazione ormai superata a livello temporale. Tra esempi numerici poco adatti e inutili giri di parole, l’Agenzia delle Entrate sembra identificare come uguali la presentazione del SAL al 30% per poter utilizzare le opzioni alternative di cessione e sconto, ma riferita alle spese sostenute. E l’esecuzione e completamento di almeno il 30% dei lavori complessivi per poter accedere alla detrazione. Di una cosa eravamo ormai certi: per accedere alla proroga non basta aver pagato il 30% dei lavori, ma è necessario averli completati. E’ chiaro perciò che confonde, e non poco, l’ultimo paragrafo della circolare 33/E: “Ne consegue che, qualora il contribuente eserciti la predetta opzione, l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori”.

Vedremo se nei prossimi giorni verranno pubblicate correzioni sostanziali alla circolare.

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