Rinnovabili • Quarta cessione credito

Per il Senato la quarta cessione del credito vanifica le misure anti-frode

A commento della quarta cessione del credito introdotta dal Decreto Energia, il Senato esprime dubbi, “destinata a soggetti senza alcuna qualifica”

Quarta cessione credito
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La Camera ha introdotto una quarta cessione del credito con l’art.29bis del Decreto Energia

(Rinnovabili.it) – L’introduzione di una quarta cessione del credito, così come è strutturata, potrebbe rendere inutili le misure anti frode. Ad esprimersi è il servizio Bilancio del Senato nella nota che accompagna il disegno di legge di conversione del Decreto Energia o Decreto Bollette n.17/2022.

L’articolo incriminato è il 29bis, inserito dalla Camera dei deputati nel Decreto, per far fronte alla crisi del settore innescata dall’esaurirsi dei plafond delle banche a favore dell’acquisto dei crediti maturati con i bonus edilizi.

Dal 1° maggio, si avrà diritto ad una quarta cessione del credito, operabile però solo dalle banche a favore di un proprio correntista. E’ qui che si insinua il problema secondo il Senato.

Considerato che, in assenza di ulteriori specificazioni normative, i nuovi cessionari possono ben essere soggetti non in possesso di alcuna qualificazione, appare necessaria la valutazione del Governo in ordine all’impatto delle nuove previsioni rispetto all’efficacia delle azioni di contrasto alle frodi nel settore”.

Ovvero, questo quarto passaggio potrebbe vanificare le strette applicate fino ad oggi. L’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per le opzioni alternative. Il blocco iniziale delle cessioni illimitate, per poi riportale ad una cessione libera più due cessioni solo a soggetti qualificati.

Si rileva in proposito che la prima cessione, diversamente dalle due successive, può essere effettuata anche in favore di un soggetto non qualificato; le altre due cessioni sono invece consentite solo se in favore di un cessionario che possiede una particolare qualificazione (Banche, intermediari finanziari, assicurazioni); con la disciplina in commento infine si riapre alla possibilità, per l’ultima cessione, di porla in essere nei confronti di soggetti che hanno perfezionato con la banca cedente un contratto di conto corrente. Inoltre la ulteriore ed eccezionale possibilità di cessione verrebbe consentita dalle disposizioni in commento solo da un intermediario qualificato (la banca) tra quelli individuati dal legislatore come cessionari ulteriori (imprese di assicurazioni, intermediari finanziari, società del gruppo bancario)”.

Una situazione pronta a scoppiare come già denunciano a gran voce le innumerevoli associazioni di settore.