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DL Omibus: altri tre mesi per finire i lavori con la proroga del Superbonus 110 villette

Il Dl 104/2023 “Asset e Investimenti” concede più tempo alle unifamiliari per ultimare i lavori e detrarre le spese al 110% spostando la scadenza dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre

Proroga Superbonus 110 villette
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Oltre alla proroga del superbonus 110 villette, il Dl Ominibus introduce una nuova comunicazione da inviare al Fisco per i crediti edilizi inutilizzati

(Rinnovabili.it) – I proprietari delle unità indipendenti e degli edifici unifamiliari potranno detrarre al 110 per cento le spese sostenute al 31 dicembre 2023 per i lavori di efficientamento. A stabilire la proroga del Superbonus 110 per le villette è il Decreto Legge Omnibus o DL “Asset e Investimenti” n.104/2023, approvato dal CdM dello scorso agosto.

La proroga del Superbonus per le unifamiliari

Il Decreto Legge 104/2023 contiene un pacchetto di misure urgenti per tutelare gli utenti tra le quali la proroga del Superbonus per le unifamiliari. La modifica sposta dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine per detrarre le spese sostenute per i lavori di efficientamento dalle persone fisiche, a patto che entro il 30 settembre 2022 siano stati completati almeno il 30% dei lavori.

In caso contrario la detrazione scende al 90% per tutto il 2023, ma solo per i proprietari di prime case con un quoziente familiare inferiore ai 15.000 euro.

E i condomini?

Il Decreto Legge 104/2023 si aggiunge all’elenco dei 23 correttivi applicati al Superbonus dalla sua nascita (1 ogni 45 giorni) nel tentativo di arginare i problemi. Tuttavia quest’ultima modifica agisce unicamente sulle unifamiliari, lasciando invece fuori la tipologia edilizia che più fatica a completare i lavori: i condomini. Secondo l’ultimo report Enea sul Superbonus di luglio, solo il 73,3% dei cantieri aperti nei condomini ha ultimato gli interventi di efficientamento energetico, una percentuale troppo bassa per i mesi restanti alla fine dell’anno.

DL “Asset e Invesimenti” e crediti inutilizzati

L’articolo 25 del Dl Ominbus inoltre agisce anche sui crediti fiscali non ancora utilizzati derivati dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura. L’ultimo titolare di tali crediti edilizi dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione dei crediti. La mancata comunicazione comporterà una multa amministrativa di 100€.