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Pnrr: per i Professionisti tecnici procedure di affidamento illegittime

A suscitare perplessità da parte degli Ordini tecnici è la circolare del Mef che definisce le procedure di assunzione per il Pnrr.

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Foto di Malachi Witt da Pixabay

La rete professionisti tecnici ha chiesto l’approvazione di un Fondo Rotativo per i progettisti delle opere del Pnrr

(Rinnovabili.it) – I professionisti tecnici e gli Ordini Nazionali hanno espresso grandi perplessità in merito all’attuazione dei programmi previsti dal Pnrr, soprattutto a causa dell‘atavica carenza di capacità di progettazione che caratterizza le Pubbliche Amministrazioni.

Per facilitare Comuni ed Enti ad accedere ai bandi messi in campo per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono state create procedure specifiche. Purtroppo non sempre queste procedure sono corrette.

L’illegittimità delle procedure che non rispettano il Codice appalti

A suscitare perplessità da parte dell’Osservatorio bandi del Consiglio Nazionale Ingegneri è la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, del Mef, Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ovvero le Indicazioni Attuative del Piano Pnrr per le stazioni appaltanti. Tale circolare permette alle stazioni appaltanti di procedere ad assunzioni a tempo determinato anche di soggetti deputati alla progettazione, direzione lavori, ingegneria e architettura. Nonchè collaudi, indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica, incarichi di commissioni giudicatrici. E altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal Pnrr.

E’ qui che sta l’inghippo. La Rete Professionisti Tecnici ha sottolineato l’illegittimità dell’atto ministeriale, presentando una nota direttamente al Mef ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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RPT ha fatto notare come la circolare, relativamente a quanto richiamato, risulti in contrasto con il dispositivo di cui all’art. 157, co. 3, D.Lgs. 50/2016”. Ovvero l’articolo del Codice Appalti che vieta l’affidamento di progettazione e direzioni lavori, o coordinamento sicurezza attraverso contratti a tempo determinato diverse da quelle contenute nel Codice.

E l’illegittimità del tetto alle spese tecniche

Inoltre, la RPT non ritiene legittimo fissare un tetto alle spese tecniche andando contro all’obbligo previsto dal D.M. Giustizia 17/06/2016, che invece fissa i corrispettivi in base al livello ed alla qualità delle prestazioni. “La disposizione contenuta nella circolare, oltre ad essere totalmente contraria alla normativa richiamata in materia di contratti pubblici, rischia di essere una pesante misura a danno dell’intera categoria dei liberi professionisti poiché, nell’attuazione delle misure del Pnrr, rischia di mortificare l’attività di progettazione”.

Come se non bastasse, i professionisti sottolineano anche l’inutilità del provvedimento contenuto nella circolare. Dato che le PA devono avere già disponibili i progetti al fine di candidarsi ai finanziamenti del Pnrr.

Chiesto un fondo rotativo per finanziare le attività di progettazione

A questo proposito, la RPT ha chiesto di procedere ad un avviso di chiarimenti ulteriore, al fine di fugare ogni dubbio ed evitare eventuali futuri risvolti contenziosi. Inoltre, in occasione di un recente incontro organizzato dal Ministero della PA sulle sfide della Pubblica Amministrazione, il Coordinatore della RPT Armando Zambrano, ha avviato un’interlocuzione col Ministro Renato Brunetta per l’approvazione di un fondo rotativo per le stazioni appaltanti, al fine di finanziarne le attività di progettazione.