Il TAR del Lazio conferma la possibilità di coprire un pergolato con il fotovoltaico solo con la CILA e usufruire del Superbonus 110%
Un pergolato deve essere permeabile, facilmente amovibile e aperto su tre lati
(Rinnovabili.it) – Il problema delle strutture leggere, pergolato veranda tettoia, è sicuramente un punto critico a cavallo tra i regolamenti edilizi e la Giustizia amministrativa. Le possibilità offerte dai recenti Bonus edilizi (Superbonus, bonus facciate, sismabonus) hanno offerto la possibilità di agire sugli edifici esistenti snellendo le procedure, tuttavia i nuovi interventi hanno portato alla luce molteplici realtà da sanare o non del tutto chiare.
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In una recente sentenza del TAR del Lazio sono stati sciolti ulteriori dubbi andando a confermare che coprire un pergolato con un impianto fotovoltaico non trasforma quest’ultimo in una tettoia, ma mantiene la sua permeabilità.
La nozione di pergolato e quindi di struttura edilizia leggera, è identificabile in un manufatto ornamentale realizzato con materiali di minimo peso, facilmente amovibile e privo di fondamenta. Una struttura aperta su almeno tre lati e soprattutto, coperta con piante rampicanti destinate a generare un riparo o ombreggiamento.
Pergolato fotovoltaico
E’ qui che cambia lo scenario con le ultime sentenze del TAR del Lazio e prima ancora con quello della Lombardia. “Il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti”, si legge nella sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 07/01/2021, n. 29, “come nell’immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è, infatti, quella di sostegno. La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici”.
E’ quindi evidente che per l’installazione di un impianto fotovoltaico su di un pergolato è sufficiente la sola CILA e l’intervento può rientrare all’interno delle spese sostenute ammissibili al Superbonus del 110%.