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Ok al Sismabonus acquisti in caso di riclassificazione sismica

Se un immobile passa da zona sismica 4 a 3 dopo il rilascio del permesso di costruire, il proprietario potrà beneficiare del Sismabonus acquisti a patto che l'impresa finisca entro la data del rogito.

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Foto di Angelo Giordano da Pixabay

Nuova risposta da parte del’AdE sul Sismabonus

(Rinnovabili.it) – Nuova risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate inerente il Sismabonus, nello specifico riferito al caso in cui ci sia una variazione della zona sismica in cui sorge l’immobile dopo il rilascio del permesso di costruire.

La richiesta arriva da un cittadino che vorrebbe usufruire del Sismabonus acquisti 110% per un immobile recentemente ristrutturato essendo l’area in questione passata dalla zona 4 alla zona 3 ma solo dopo la presentazione del permesso di costruire.

Ovviamente la richiesta non poteva essere presentata pro tempore in quanto l’immobile non rientrava precedentemente nel range previsto dalle agevolazioni.

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L’Agenzia sottolinea che secondo l’articolo 16, del dl n. 63 del 2013 dispone che qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, “siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, [ed] eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta (…) spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare”, sismabonus acquisti.

Ovviamente l’efficacia dell’intervento di riduzione del rischio sismico deve essere asseverata da un professionista incaricato.