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Aree Sisma fuori da Stop e modifiche del nuovo Decreto Superbonus

In una nota il Commissario alla ricostruzione Castelli sottolinea che le disposizioni contenute nel nuovo decreto Superbonus n.212/2023 non riguardano le aree colpite dal sisma e dall'alluvione

nuovo Decreto Superbonus
Foto di Angelo Giordano da Pixabay

Castelli sul nuovo DL: “non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus”

(Rinnovabili.it) – Le modifiche apportate dal nuovo Decreto Superbonus n. 212/2023 non riguardano le aree colpite dal sisma e dall’alluvione nelle Marche. La precisazione arriva direttamente dal Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, che in una nota fornisce una precisazione doverosa.

Il Decreto-legge n. 212/2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”, dichiara Guido Castelli.

Ancora valido il Superbonus rafforzato

Ho ritenuto utile fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento (comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023) di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, abbiamo continuato a lavorare, siglando Protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di 1 miliardo di euro”, ribadisce Castelli.

Il nuovo Decreto Superbonus, pubblicato in GU lo scorso dicembre, ha introdotto una serie di modifiche che sanciscono la fine dell’aliquota al 110% con il 2023, confermando il decalage al 70% previsto per il 2024, ridefiniscono il bonus barriere architettoniche ed eliminano la possibilità di utilizzare cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici collocati in zone sismiche 1,2 e 3.

E’ proprio a seguito di quest’ultimo punto, contenuto nell’art.2 del nuovo DL Superbonus, che il Commissario Castelli ha ritenuto essenziale intervenire e precisare quanto ancora possibile fare per gli edifici colpiti dal Sisma. “D’intesa con Agenzia Entrate, abbiamo ottimizzato le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus. Le attività possono dunque proseguire nel corso del biennio 2024-20025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendoci di questo strumento”.

Il testo vigente del comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023 appena citato, rimane dunque il seguente: “Le disposizioni non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche”.

Si a Cessione del credito e sconto in fattura

Nella nota si prosegue sottolineando anche cosa accade a cessione del credito e sconto in fattura per gli edifici interessati dallo stato di emergenza post-sisma e post-alluvione.

Potranno continuare a beneficiare delle opzioni alternative alla detrazione diretta, tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza “a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater (sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020”.

Attenzione, per continuare ad utilizzare il Superbonus al 110% fino al 2025 è però necessario che l’edificio risulti ancora inagibile nel momento dell’avvio della pratica. Tutte le indicazioni sono contenute nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, all’istanza di un contibuente.