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Niente Superbonus per il fotovoltaico se il condominio è vincolato, parola del Fisco

L'Agenzia delle Entrate risponde e specifica che nel caso di un condominio vincolato si può usare il Superbonus anche solo per interventi “trainati”, ma il fotovoltaico e le ricariche elettriche restano escluse

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Il caso del condominio vincolato è comune a molti centri storici

(Rinnovabili.it) – Nonostante a livello Europeo e nazionale si stia investendo il più possibile per aumentare la produzione da energia rinnovabile, restano ancora alcuni meccanismi burocratici che fanno cigolare il processo. E’ questo il caso di una risposta data dall’Agenzia delle Entrate in merito a lavori di efficientamento legati al Superbonus per un condominio vincolato.

Come spesso accade nei centri storici, negli edifici sottoposti ad un vincolo dei Beni culturali e paesaggistici, non è possibile installare un cappotto esterno per migliorare l’efficienza dell’edificio ed utilizzare così la detrazione del 110%. Tuttavia è proprio il comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio a stabilire l’eccezione per tali casi, concedendo comunque il Superbonus per gli interventi “trainati”, qualora un regolamento o un vincolo impediscano la realizzazione di quelli “trainanti”.

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Sembrerebbe proprio la risposta al quesito posto dal nostro connazionale, intenzionato a migliorare di due classi l’efficienza del condominio nel quale vive, effettuando una serie di lavori ”trainati” quali: il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli.

Intervento giusto, ma comma sbagliato

Purtroppo per il contribuente la risposta del Fisco è “Ni”. Per l’AdE infatti, nel caso di condominio vincolato, i soli interventi ammessi alla detrazione del 110 sono quelli elencati nel comma 2. E purtroppo tra questi non rientra ne l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo (indicati invece nel comma 5 e 6), ne tantomeno l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (nel comma 8 dell’art.119).

Vale a dire che il condominio vincolato potrà portare in detrazione anche i soli interventi “trainati” a patto che tra questi rientrino il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi.

Insomma come spesso accade, è un comma a decidere le sorti di un edificio.