L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti sul visto di conformità e congruità delle spese attraverso le nuove linee guida su Superbonus e bonus ordinari
I nuovi obblighi relativi a visto di conformità e asseverazione sono contenuti nella circolare n.16/E
(Rinnovabili.it) – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida aggiornate in materia di Superbonus e agevolazioni edilizie per fornire ai contribuenti tutte le indicazioni sui nuovi obblighi legati al visto di conformità e all’asseverazione delle spese.
Il vademecum aggiornato è di estrema importanza per comprendere al meglio le modifiche introdotte dal Dl 157/2021 cosiddetto decreto anti-frodi.
Con la circolare n.16/E l’Agenzia fa seguito alle Faq aggiornate e recentemente pubblicate sul portale del Fisco anch’esse essenziali per fornire un quadro il più possibile esaustivo delle certificazioni da presentare per essere in regola con le detrazioni.
Visto di conformità e Superbonus, cosa cambia
In materia di Superbonus, il decreto anti-frodi ha esteso il visto di conformità anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione Irpef nella propria dichiarazione e non più solo nel caso della scelta di servirsi della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Le novità si applicano alle fatture emesse ed ai relativi pagamenti successivi al 12 novembre, data di entrata in vigore del Dl 157/2021, per le persone fisiche, per gli enti non commerciali, per le imprese individuali, le società e enti commerciali a cui si applica il criterio di competenza.
Quando il visto di conformità non è richiesto
Come spiega il vademecum dell’AdE, il visto di conformità non serve nel caso in cui:
- la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia;
- la dichiarazione è presentata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in precedenza.
E’ bene ricordare che tutte le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso dell’utilizzo della detrazione per Superbonus, direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Le novità per gli altri bonus edilizi
Per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, il visto di conformità resta necessario solo se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
L’attestazione di riferisce solo a lavori almeno iniziati e certifica la congruità delle spese sostenute in base alla tipologia di lavori intrapresi, stabilendo il rispetto dei costi massimi.
L’obbligo dell’apposizione del visto vale solo per le comunicazioni trasmesse all’Agenzia a partire dal 12 novembre.
Le comunicazioni inviate prima di tale data e per le quali l’AdE ha rilasciato regolare ricevuta, non hanno l’obbligo di presentare ne il visto di conformità ne di certificare la congruità delle spese.
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Come già spiegato in precedenza, l’obbligo di apposizione non si applica ai contribuenti che, prima del 12 novembre, abbiano già pagato al fornitore la fattura a loro carico ed optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche attraverso accordi privati (con relativa annotazione), anche se non ancora comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Occhio ai furbetti
Entro cinque giorni dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’Agenzia può sospendere gli effetti della comunicazione se emergono profili di rischio. La sospensione può durare al massimo 30 giorni e prolunga il termine di scadenza dell’utilizzo del credito, per un periodo pari a quello della sospensione stessa.