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Isolamento termico Superbonus, i chiarimenti Enea in caso di tetti non disperdenti

L'ENEA chiarisce come conteggiare il tetto non disperdente in caso di isolamento termico a cappotto dell'involucro per Superbonus 110%

isolamento termico
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La definizione di superficie disperdente e di isolamento termico ha subito molteplici modifiche a partire dalla Legge di Bilancio 2021

(Rinnovabili.it) – Con una nota pubblicata ieri, l’ENEA ha espresso un importante chiarimento sul concetto di tetti non disperdenti legati all’isolamento termico per l’efficientamento energetico previsto con il Superbonus.

Il problema è sorto dopo le numerose modifiche introdotte nel tempo al Decreto Rilancio n.34/2020 in merito agli interventi di isolamento termico.

L’isolamento termico secondo la Legge di Bilancio 2021

L’articolo interessato nello specifico è il 119, modificato in primis dalla Legge di Bilancio 2021 che ha stabilito che per poter rientrare tra gli interventi trainanti di isolamento termico, la coibentazione deve riguardare le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari. “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

La superficie disperdente secondo il Mise

Tuttavia secondo il decreto “requisiti minimi” del 26/06/2015, la superficie disperdente S (m2 ) è la “superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

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Piccole differenze ma sostanziali quando si tratta di conteggiare la superficie necessaria da isolare per poter accedere ai benefici fiscali.

I chiarimenti ENEA

A chiarire i dubbi ci pensa dunque la nota ENEA che “per non mettere in crisi il concetto di “superficie disperdente” da anni consolidato e applicato all’interno della definizione del “Rapporto di forma S/V da cui hanno dipeso nel tempo i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica, l’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale, il parametro H’t, e le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello”, l’interpretazione dell’art.119 del Decreto Rilancio (lettera a) del comma 1) di concerto con MiTE, è stata la seguente:

“Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a).” (vedi a pag. 33 della documento ENEA “Guida all’utilizzo del Portale SuperEcobonus”)

Aggiornamento sito dedicato alle asseverazioni

In base a questa interpretazione è stato aggiornato anche il sito ENEA dedicato alle asseverazioni.

Per maggiore chiarezza viene poi citata anche la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 247 del 14/04/2021: “Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall’Istante.

In conclusione ENEA afferma che la coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.