Rinnovabili • cessione del credito Superbonus

In quali casi è ancora possibile la cessione del credito Superbonus nel 2024?

Dal Mef arriva un chiarimento nel merito di interventi per gli IACP. Quali aliquote utilizzare? E' possibile la cessione del credito del Superbonus?

cessione del credito Superbonus
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I chiarimenti aiutano ad inquadrare l’ambito di applicazione del Decreto Superbonus e del Decreto Blocca Cessioni

(Rinnovabili.it) – Il Decreto Blocca Cessioni prima ed il Decreto Superbonus dopo, hanno notevolmente cambiato le possibilità offerte da questa agevolazione fiscale e dalle opzioni alternative alla detrazione diretta. Ma in questo 2024, chi ha ancora la possibilità di utilizzare la cessione del credito da Superbonus? Ed in base a quali aliquote?

Superbonus e IACP, quali aliquota applicare nel 2024?

La risposta è arrivata da Lucia Albano, Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad un’interrogazione a risposta immediata sottoposta alla Commissione Finanze della Camera. Il quesito intavolato dal deputato del Gruppo Misto Gebhard, riguarda nello specifico l’applicazione delle disposizioni di deroga al blocco delle cessioni del credito da Superbonus, per gli edifici a prevalente proprietà degli Istituti autonomi case popolari (IACP), e le relative aliquote da applicare in tal senso. Ma procediamo per ordine.

La portavoce del MEF, nel fornire la risposta, ha prima di tutto chiarito in che modo determinare l’aliquota di detrazione da applicare nel caso di interventi legati al Superbonus. I fattori da tenere presenti sono due:

  • il completamento di almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023
  • ed il rispetto dei requisiti previsti dalla legge di Bilancio 2023 articolo 1, comma 894, lettera b) e c), ovvero le regole in vigore per i condomini e la data della delibera assembleare e la presentazione della CILA.

Il primo punto è indispensabile mentre a seconda che venga o meno rispettato il secondo requisito, si avrà una variazione dell’aliquota di detrazione.

Entrambi i requisiti rispettati – Raggiungimento del 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023 e rispetto dei requisiti previsti dalla legge di bilancio 2023 per i condomini:

  • spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 detratte con aliquota al 110%;
  • spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 detratte con aliquota al 110%;
  • spese sostenute nel 2024 detratte con aliquota al 70%;
  • spese sostenute nel 2025 detratte con aliquota al 65%.

Solo un requisito rispettato – Raggiungimento del 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023 e mancata presentazione dei tempi della delibera assembleare o della CILA (secondo i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2023 per i condomini):

  • spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 detratte con aliquota al 110%;
  • spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 detratte con aliquota al 90%;
  • spese sostenute nel 2024 detratte con aliquota al 70%;
  • spese sostenute nel 2025 detratte con aliquota al 65%.

Cessione del credito agli IACP: si o no?

Veniamo al secondo punto chiarito nell’ambito della risposta da parte del MEF in Commissione Finanze alla Camera. E’ ancora possibile per gli IACP utilizzare la cessione del credito da Superbonus nel 2024? L’applicazione o meno dell’opzione alternativa alla detrazione diretta è indipendente dall’aliquota applicata o dal raggiungimento del 60% entro il 30 giugno 2023.

La cessione del credito o sconto in fattura per i condomini a prevalente destinazione IACP va in deroga alle restrizioni previste dal Decreto Blocca Cessioni n.11/2023.

L’unica condizione per poter utilizzare tali opzioni è il fatto che l’ente sia stato costituito prima del 17 febbraio 2023, ovvero prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

Per ulteriore chiarimento la sottosegretaria Lucia Albano, ha inoltre riportato quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate: “La suddetta disposizione di deroga trovi applicazione, sussistendone i requisiti, nei confronti dei soli soggetti ivi espressamente indicati, tra i quali gli IACP, e ciò sebbene gli interventi agevolati siano eseguiti su edifici a prevalente proprietà degli stessi, per i quali, alla data del 30 giugno 2023, non si sia verificata la condizione della intervenuta realizzazione dei lavori in misura pari ad almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.In sostanza, la deroga al blocco generalizzato delle opzioni, chiaramente prevista dal Legislatore solo per talune categorie di contribuenti (tra cui gli IACP), si applica limitatamente alle spese dagli stessi sostenute, e ciò indipendentemente dall’aliquota di detrazione spettante”.