Gli immobili devono essere acquistati direttamente dal costruttore o da OICR
(Rinnovabili.it) – La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto il bonus acquisto per le Case Green che risultino in Classe A e B, pari ad una detrazione del 50% sull’IVA pagata. Ma i dubbi sono all’ordine del giorno, soprattutto viste le recenti polemiche che stanno infiammando il dibattito pubblico sulla prossima revisione della Direttiva Europea sulle prestazioni energetiche degli edifici.
Tra le domande più frequenti relative alle novità introdotte dall’art.1, comma 76 della Manovra e sottoposte al Fisco, troviamo al primo posto i chiarimenti sulla tipologia di immobile che può beneficare della detrazione e se lo sconto vale anche per le seconde case.
Come funziona la detrazione
Le persone fisiche che tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 acquistano un immobile residenziale in classe A o B, avranno diritto ad una detrazione dall’Irpef del 50% sull’Iva pagata. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote costanti, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Indispensabile è che l’immobile sia ceduto dall’impresa che l’ha costruito o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.
E che risulti in Classe A (consumi sotto i 30 Kwh/mq) o in Classe B (consumi tra i 31 e i 50 Kwk/mq).
Aspetto importante è che la detrazione verrà applicata a concorrenza dell’Irpef dovuta anno per anno. In caso di eccedenza e incapienza fiscale, l’agevolazione per quel determinato anno non potrà essere rimborsata o recuperata.
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A chi spetta il Bonus acquisto case green
Veniamo alla questione sottoposta al Fisco dal contribuente: la detrazione dell’IVA per l’acquisto di case green vale anche per le seconde case? La risposta è affermativa. Non avendo previsto il legislatore l’obbligo dell’utilizzo dell’agevolazione solo per l’immobile principale, il bonus si applica anche alle seconde case ed alle abitazioni di lusso.
A differenza del Bonus ristrutturazione del 50% però, questa detrazione non è cedibile in caso di rivendita dell’immobile.
Le spese agevolabili si calcolano con il criterio di cassa ovvero solo le spese sostenute nel 2023. Se lo scorso anno sono stati effettuati pagamenti a titolo di acconto ad esempio, le spese essendo del 2022, non potranno rientrare nel bonus IVA.
Il bonus prova a colmare uno dei costi decisamente più alti delle transazioni immobiliari. A differenza delle case non nuove, per le quali l’iva si basa sul valore catastale, per gli immobili venduti direttamente dal costruttore l’IVA si applica sul prezzo effettivo di vendita. Ed è pari al 4% per la prima casa, al 20% per la seconda casa ed al 22% per gli immobili di lusso.