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Fotovoltaico sul tetto, TAR: non più un disturbo paesaggistico, ma un’evoluzione costruttiva

Fotovoltaico sul tetto
via Piqsels

Le ultime sentenze del TAR sottolineano la necessità di ripensare il fotovoltaico in copertura come opera indispensabile per la difesa dell’ambiente

(Rinnovabili.it) – Anche se è passata in sordina, la sentenza numero 214 del 2023 del Tar Abruzzo crea un’importante precedente in merito alla possibilità di installare il fotovoltaico sul tetto, anche nel caso di un edifico vincolato dal punto di vista paesaggistico.

Il caso è stato sottoposto al Tribunale Amministrativo regionale, da un condominio intenzionato ad eseguire una serie di lavori di efficientamento agevolabili con il Superbonus, tra i quali anche l’installazione di tre impianti fotovoltaici in copertura per un totale di 60 pannelli.

L’impianto prescelto non è riflettente e sarebbe stato installato a livello delle tegole, riprendendo il colore stesso della copertura. Il problema però è che l’edificio si trova in una zona soggetta a tutela paesaggistica, interna al Parco nazionale della Majella.

A questo punto gli interessati si rivolgono alla Soprintendenza per chiedere l’autorizzazione paesaggistica necessaria per procedere con i lavori.

Ma la risposta dell’Ente è negativa. La presenza dei pannelli fotovoltaici sul tetto, cita la motivazione di diniego, “si ritiene non compatibile con l’immagine tradizionale in coppi di laterizio. In ragione della particolare ubicazione dell’edificio e dell’orientamento della falda interessata, infatti, l’intervento risulterebbe notevolmente percepibile nonché rilevante paesaggisticamente in considerazione dei valori del paesaggio rurale e del paesaggio naturale sopra rappresentati”.

Gli impianti per la produzione di rinnovabili sono di “pubblica utilità”

Prima di raccontare l’importante sentenza del TAR Abruzzo che cambia completamente il modo di concepire l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto, è bene fare un passo indietro.

La giurisprudenza e le numerose precedenti sentenze dei Tribunali Amministrativi regionali di Lombardia, Toscana e Sicilia, hanno chiarito che “l’impedimento assoluto” di installare impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico vale unicamente per le “aree non idonee” individuate dalla Regione. Ma le motivazioni del diniego di installazione devono essere particolarmente stringenti dato che ormai, gli impianti per la produzione di energia rinnovabile ed in particolare il fotovoltaico sul tetto, rappresentano opere di “pubblica utilità” incentivate dalla legge. Opere indispensabili sia per la difesa dell’ambiente che dell’ecosistema.

Il fotovoltaico sul tetto è l’evoluzione dello stile costruttivo

Chiarite queste essenziali premesse, torniamo al caso sottoposto al Tar Abruzzo. Secondo i giudici del Tribunale, la soprintendenza ha sbagliato nella sua valutazione in quanto la presenza di un impianto fotovoltaico sul tetto degli edifici “non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”.

Il Tar prosegue poi sottolineando che la motivazione di diniego espressa dalla Soprintendenza si riferisce unicamente alla non conformità dei pannelli fotovoltaici rispetto all’aspetto cromatico e alla “tradizionalità” delle coperture impiegate nella zona. E’ chiaro quindi che qualsiasi elemento “tecnologico”, come il fotovoltaico sul tetto, sarebbe inevitabilmente risultato escluso.

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Insomma una sentenza estremamente importante che alimenta il dibattito sul nuovo rapporto tra tecnologie, edifici preesistenti e necessità di produrre energia pulita in loco.

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