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Errore nella cessione del credito: è possibile inviare una comunicazione corretta?

Una nuova faq dell'Agenzia delle Entrate chiarisce come procedere nel caso di un sostanziale errore nella cessione credito comunicato al Fisco

Errore nella cessione del credito
Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Le informazioni preliminari in caso di errore nella cessione del credito erano state fornite nella circolare n.33/E

(Rinnovabili.it) – In caso di errore nella cessione del credito è possibile annullare la procedura? E successivamente può essere fatto un nuovo invio corretto?

Viste le numerose difficoltà e le molte paure portate con sé dal meccanismo di cessione del credito era d’obbligo una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla procedura da utilizzare nel caso di commettano errori sostanziali nella comunicazione di cessione, che comportino il necessario annullamento della pratica.

La precisazione nel termine “Sostanziali” è d’obbligo dato che in caso di errori puramente formali, come ad esempio riportare in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec.

A rispondere ai dubbi arriva dunque una nuova Faq del Fisco.

Primo passo: annullare la comunicazione errata

Per evitare di incorrere in un doppio del credito rischiano una sospensione della pratica, è necessario procedere con ordine.

In caso di un errore nella cessione del credito di tipo sostanziale bisogna prima di tutto verificare le tempistiche:

  • è possibile inoltrare direttamente una comunicazione corretta entro il quinto giorno del mese successivo a quello del primo invio.
  • se il termine è scaduto è necessario prima annullare l’accettazione della precedente pratica.

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L’istanza va trasmessa via pec all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it inserendo come testo “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, come ricorda l’AdE da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.

Solo dopo aver ricevuto risposta dell‘avvenuto annullamento è possibile procedere con una Comunicazione Corretta.

Attenzione, una volta avviata la procedura di annullamento non sarà più possibile revocarla, l’unica strada sarà dunque quella di procedere con una nuova comunicazione.

Secondo passo: inviare una comunicazione corretta

La risposta del Fisco ricorda poi che la nuova comunicazione corretta deve essere ovviamente inviata entro i termini “ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione”, ovvero entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello del sostenimento delle spese. In caso contrario sarà necessario utilizzare la “remissione in bonis”, ovvero una presentazione tardiva con una sanzone da 250 euro (paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).