La nuova detrazione prevista per l'eliminazione barriere architettoniche, come si rapporta alle altre detrazioni quali Superbonus e 50%? E quali sono i limiti di spesa?
Tre domande poste al Fisco per tre tipologie edilizie: villette, condominio e condominio minimo
(Rinnovabili.it) – L’Agenzia delle Entrate ci regala oggi un triplice chiarimento in merito al bonus eliminazione barriere architettoniche in rapporto alle detrazioni già esistenti ed al Superbonus.
Tre interpelli riguardanti nello specifico tipologie immobiliari differenti, ma con quesiti comuni. Interventi iniziati nel 2021 ma conclusi nel 2022, modalità applicative in presenza in contemporanea del Superbonus, installazione di un ascensore ma con limiti di spesa autonomi rispetto ai lavori di ristrutturazione.
Le diverse detrazioni previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche
In tutte e tre le risposte, l’Agenzia delle Entrate mette subito in chiaro quali siano le possibilità di detrazione al momento esistenti per l’eliminazione delle barriere.
Partendo innanzitutto dall’articolo 119ter della Legge di Bilancio 2022, che ha introdotto una detrazione del 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 21 dicembre 2022. E che va ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata sull’ammontare complessivo non superiore a:
– 50.000 euro per le unifamiliari indipendenti;
– 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità nel caso di edifici da 2 a 8 unità;
– 30.000euro da moltiplicare per il numero di unità nel caso di edifici con più di 8 unità.
L’agevolazione si aggiunge però alle preesistenti.
Ovvero la detrazione del 50% destinata alle persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità e disciplinata dall’articolo 16bis del TUIR. La detrazione del 50% spetta per un ammontare massimo non superiore a 90mila euro per unità.
Ma la nuova agevolazione si aggiunge anche alle detrazioni stabilite dall’art.119 del Decreto Rilancio (Superbonus).
I tre quesiti posti al Fisco
Condominio di 12 unità
Nel primo caso si parla di un condominio di 12 unità, nel quale un condominio vuole installare una piattaforma elevatrice ad uso esclusivo. L’intervento è stato avviato nel 2021 ed è stato versato un acconto, ma verrà ultimato nel 2022. Per questo l’istante chiede di poter detrare le spese sotenute quest’anno secondo quanto previsto della legge di Bilancio, ovvero con detrazione al 75%.
La risposta dell’AdE scioglie ogni dubbio. Le spese del 2021 potranno usufruire del 50% previsto dall’art. 16Bis del TUIR. Mentre tutte le spese documentate nel 2022 (indipendentemente dall’inizio dei lavori), potranno beneficiare del 75% con un limite massimo di spesa pari a 440.000 euro. Ovvero essendo 12 unità, 40.000 euro moltiplicati per 8, e 30.000euro per 4.
Villetta unifamiliare
Il secondo caso coinvolge invece il proprietario di una villetta oggetto di intervento di isolamento termico delle superfici e sostituzione dell’impianto, considerati interventi trainanti del Superbonus. Nonchè di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. I quesiti sono molteplici:
- si potrà continuare ad usufruire del Superbonus per il 2022, in riferimento all’installazione della piattaforma avviata nel 2021;
- le spese sostenute del 1° gennaio 2022 al 31 dicembre finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche e con lavori “trainati” da interventi di efficientamento energetico, potranno essere portate in detrazione al 110%;
- e se per avvalersi dell’articolo 119ter del Dl 34/2020 per i nuovi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (seppure contestuali a interventi “trainanti“) sostenuti a partire dal 1° gennaio 2022, sia necessario rinunciare ad applicare l’aliquota del 110% pur in presenza di interventi qualificabili come “trainati”.
La risposta mette subito in chiaro un passaggio. “La detrazione di cui al citato articolo 119-ter è da ritenersi aggiuntiva, tra l’altro, al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
Quindi, per le spese sostenute nel 2022, ma per interventi iniziati del 2021, l’istante potrà scegliere se utilizzare il Superbonus nel limite di spesa di 96mila euro. Oppure sfruttare la detrazione del 75% messa in campo dal Decreto Rilancio con limite massimo di 50.000 euro.
Condominio minimo
L’ultimo caso riguarda infine un condominio minimo composto da 5 unità, sul quale si interverrà con Superbonus, Bonus Facciate e Ristrutturazione edilizia, e con l’installazione di un ascensore per l’eliminazione delle barriere architettoniche, fruendo della detrazione prevista dall’art.119ter.
Il dubbio dei condomini è se, tale ultimo intervento, goda di un ulteriore ed autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all’articolo 16bis del Tuir.
Il Fisco chiarisce che per le spese del 2022 si potrà usufruire della detrazione prevista del decreto Rilancio, calcolata sul limite di spesa di 200mila euro (5 x 40.000).
Fermo restando che “in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l’istante potrà avvalersi, per le spese di installazione dell’ascensore, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa”.