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Il Dl Aiuti in Gazzetta: con la proroga del Superbonus, cambia il calcolo del 30% dei lavori

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La proroga del Superbonus sposta la scadenza al 30 settembre 2022

(Rinnovabili.it) – E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Aiuti” n.50/2022 confermando l’attesa proroga del Superbonus per il completamento del 30% dei lavori nelle unifamiliari, pena la decadenza della detrazione. Di fatto il DL entra in vigore oggi, un giorno dopo la sua pubblicazione, a poco più di un mese da quella che sarebbe dovuta essere la scadenza originaria del 30 giugno.

Lo slittamento della data era essenziale per evitare il blocco dei cantieri. Le innumerevoli incertezze normative, il caro materiali e gli aumenti del costo dell’energia hanno notevolmente rallentato gli interventi edilizi. Spostando al 30 settembre 2022 la scadenza entro la quale si dovranno completare almeno il 30% dei lavori nelle unità unifamiliari si garantisce almeno la chiusura dei cantieri avviati. Di sicuro però, non ci sono i tempi per aprire nuove pratiche.

Cambia il calcolo del 30% dei lavori

L’articolo 14 del Decreto Aiuti modifica l’art.119 del Decreto Rilancio e pone la condizione che alla data del 30 settembre 2022 “siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. Ovvero significa che la percentuale andrà calcolata su tutti i lavori effettuati sull’immobile, a prescindere che siano interventi da portare in detrazione o meno.

E’ una precisazione che in parte era già stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate in precedenti passaggi ed inserita anche nelle faq di febbraio.

Cessione del credito da banche a privati

Una proroga al Superbonus senza un relativo intervento di modifica al meccanismo di cessione del credito sarebbe stato assolutamente inutile. Al momento molte imprese si trovano ad avere numerosi crediti, ma poca liquidità con un serio rischio di stallo dell’intero settore. Il Dl n.50/2022 riattiva definitivamente una sorta di cessione libera dei crediti da parte delle banche. In uno qualsiasi dei passaggi, gli istituti finanziari potranno cedere il credito anche agli attori privati, a patto che siano correntisti professionali. Si svincola così dall’inesorabile esaurirsi dei plafond bancari.

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Per tutti gli altri soggetti rimane la regola della prima cessione libera più due ulteriori cessioni a soggetti qualificati. Il frazionamento del credito è possibile solo per le singole annualità, consentendo così al Fisco di mantenere il controllo sulla cessione originaria, grazie ai codici identificativi.

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