I valore dell’Allegato A del Decreto Prezzi stabiliranno il massimale per la congruità delle spese necessaria per alcuni bonus edilizi
(Rinnovabili.it) – Dovrebbe avvenire oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto atteso Decreto Prezzi, che definirà i costi ed i massimali per asseverare le spese connesse ai bonus edilizi.
Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, il MiTE – Ministero della Transizione Ecologica – avrebbe dovuto definire il decreto entro il 9 febbraio, tuttavia il testo si fa attendere.
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Non sono ovviamente mancante le indiscrezioni ed i commenti a seguito della relazione illustrate circolata in rete nelle ultime ore.
Seri dubbi sui massimali omnicomprensivi
Secondo quanto si apprende dal testo il Decreto Prezzi andrà a sostituire il precedente Allegato I definito dal Dm 06/08/2020 del Mise. Il problema principale immediatamente individuato dai rappresentati della filiera delle costruzioni è l’omincomprensività dei prezzi.
Significa che le singole voci dovranno comprendere il costo della fornitura, dell’installazione, della messa in opera, l’eventuale dismissione, fino ad arrivare all’IVA ed alle prestazioni professionali.
“Ciò rappresenta un enorme difetto” commenta ANFIT, “in quanto i costi relativi allo stesso prodotto possono essere definiti univocamente, ma quelli relativi all’installazione sono estremamente variabili e per loro natura non possono essere fissati a prescindere dalle caratteristiche del singolo intervento”.
La definizione dei prezzi
Altro punto dolente del futuro Decreto Prezzi è il criterio con cui sono stati definiti i prezzi. Da quanto si apprende dalla relazione è “stata effettuata un’analisi che tiene conto dei costi omnicomprensivi forniti da ENEA relativamente all’Ecobonus 2021 ( 65% o 50%) e al Superbonus 2021 (110%)”. I costi poi indicati nell’Allegato A sono il frutto delle variazioni registrate da queste misure, partendo però dai prezzi precedentemente indicati dall’Allegato I, riferito però a quasi 2 anni fa (agosto 2020).
E’ unanime la critica del comparto, che sottolinea la mancanza di attinenza con reali variazioni subite dal prezzo delle materie prime e dell’energia. Si stima che, se rimarranno tali i prezzi limite, potrebbero riuscire a coprire mediamente solo il 70% dei valori di mercato reali.
Va ricordato inoltre che, sarà sempre il Decreto Prezzi a definire il limite massimo per la congruità delle spese, indipendentemente dal listino e prezzario che ciascun tecnico deciderà di utilizzare durante i lavori ed a prescindere dal fatto che il prezzo dell’eventuale prodotto sia superiore rispetto a quanto indicato nell’Allegato A.
E’ ancora ANFIT a dare un giudizio, facendo una metafora al quanto significativa sulle intenzioni del nuovo Decreto. S tratta di una “presentazione fuorviante dei dati”, “la classica comparazione tra mele e pere”, afferma l’Associazione riferendosi alle percentuali espresse nell’ultima colonna dell’Allegato A.
“Vengono infatti paragonati numeri riferiti al solo prodotto (Allegato I DM MISE) con numeri riferiti a prodotto + IVA + posa + costi accessori etc. (nuovo Allegato A DM MITE)”.
“In questa maniera si attribuisce implicitamente al prodotto un valore inferiore a quello dell’agosto 2020”.
Entrata in vigore del Decreto Prezzi
Unico sollievo è l’entrata in vigore del decreto trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione in GU. Un tempo giudicato sufficiente per potersi adeguare sia per coloro che già hanno avviato investimenti, che per i lavori in via di realizzazione.
La revisione periodica dei prezzi avverrà in base al monitoraggio condotto da ENEA.
La relazione illustrativa è visibile qui, tramite il portale di ANFIT.