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Il Senato approva il Decreto Cessioni Superbonus: si attende la pubblicazione in GU

Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti il Senato approva in via definitiva il ddl di conversione del Decreto Cessioni Superbonus

Decreto Cessioni Superbonus
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La Legge entrerà in vigore una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

(Rinnovabili.it) – Senza pensarci troppo, anche vista l’urgenza dei provvedimenti contenuti, il Senato dà il suo benestare al Decreto Cessioni Superbonus già approvato dalla Camera. Il Dl n.11/2023 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti” è ora Legge, non resta che la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.

Come è cambiata la cessione del credito

Nato il 16 febbraio 2023 in una sola notte, il DL Superbonus è tra i decreti più corti e di rapida emanazione della Repubblica. Ma dopo il primo blocco totale delle cessioni del credito, il testo è stato rivisto e smussato, provando a recepire le molteplici critiche sollevate dall’intero comparto. Vediamo le principali novità contenute nella nuova Legge del DL Cessioni:

  • Articolo 01 – Proroga del Superbonus 110 per le unifamiliari al 30 settembre;
  • Articolo 1 – Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali
  • Articolo 2 – Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
  • Articolo 2-bis – Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati, Integrazioni CILAS
  • Articolo 2-ter – Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
  • Articolo 2-quater – Compensazione Crediti fiscali
  • Articolo 2-quinquies – Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

Stop acquisto crediti dalla PA, Buoni del Tesoro e modifiche alla responsabilità solidale

L’Art. 1 del Decreto Cessioni Superbonus conferma lo stop alle Pubbliche Amministrazione dell’acquisto dei crediti edilizi, invertendo la rotta rispetto alla tendenza di inizio anno.

Nello stesso articolo troviamo poi importanti novità per la compensazione dei crediti del Superbonus da parte degli Istituti finanziari. La disposizione “autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni”. Il limite massimo della sottoscrizione è il 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. Il primo utilizzo può essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2028.

Una ulteriore facilitazione arriva poi dalla modifica della responsabilità solidale dei cessionari per i quali il “il concorso nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta”.

Deroghe al blocco della cessione del credito

Con l’articolo 2 del Decreto Cessioni Superbonus oggi Legge si allargano le maglie del blocco alla cessione del credito. Potranno ancora utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito tutti coloro che effettuano un intervento:

  • di eliminazione delle barriere architettoniche anche agevolati con Superbonus
  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • interventi di demolizione e ricostruzione se risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per le aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3;

Per gli interventi diversi dal Superbonus il divieto non si applica:

  • interventi per i quali in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto in esame risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • agli interventi di edilizia libera come sostituzione infissi, caldaie, ecc. nel caso in cui siano iniziati i lavori o, in caso contrario, se già stipulato un accordo vincolante autocertificabile.
  • Nel caso in cui risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi nel caso di agevolazioni per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.

Esenti dal divieto di cessione anche gli IACP, Onlus ed enti terzi.

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Utilizzare il credito in 10 rate annuali per aumentare la capienza fiscale

Lo stesso articolo 2 comma 3-quinquies prevede un “allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali”. La medesima possibilità si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relativi a Superbonus.

Varianti alla CILAS

Il Decreto Cessioni Superbonus nell’articolo 2-bis concede varianti alla CILAS senza modificare il meccanismo di cessione del credito. Lo stesso vale per la nuova delibera assembleare necessaria per approvare le varianti.

SAL e cessioni, visto di conformità e attestazione SOA

Numerose le novità contenute nell’articolo 2-ter del ddl.

  • Per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento SAL costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
  • l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
  • il contribuente, per fruire del sismabonus e del superbonus, può avvalersi della remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico;
  • l’attestazione SOA richiesta alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro per il superbonus, possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023.

Remissione in bonis e proroga cessioni

Nell’articolo 2-quinquies inserito dalla Camera dei Deputati, permette la remissione in bonis per eccedere la scadenza del 31 marzo 2023 per la comunicazione all’agenzia delle entrate delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022, per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.


Per chi vale il divieto di optare per lo sconto in fattura e cessione del credito

Divieto di optare per sconto in fattura o cessione del credito a partire dal 17 febbraio 2023 invece per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.