Un condominio minimo è un edificio composto da 2 a 4 unità abitative
(Rinnovabili.it) – Per un intervento di demolizione e ricostruzione di un “condominio minimo” che al termine dei lavori diventerà un’unica unità immobiliare, qual è il limite temporale per la detrazione delle spese legate al Superbonus?
E’ la domanda posta da un contribuente all’Agenzia delle Entrate, per avere delucidazioni in merito al recente aggiornamento ed alle proroghe che ha portato con se la Legge di Bilancio 2022 per i bonus edilizi.
Le proroghe del Superbonus nella Legge di Bilancio
L’ampliamento dell’orizzonte temporale previsto dalla recente Manovra finanziaria e inerente al Superbonus, ha spostato al 31 dicembre 2025 la scadenza per la detrazione delle spese sugli interventi effettuati nelle parti comuni dei condomini e nelle unità plurifamiliari.
Per le residenze unifamiliari invece la proroga si ferma al 2022 con il paletto della realizzazione almeno del 30% dei lavori entro giugno 2022.
Il dubbio del contribuente è dunque legittimo, demolendo un condominio minimo e ricostruendo una residenza con un’unico accatastamento, quale delle due proroghe dovrò considerare?
A valere è la situazione iniziale
La risposta è contenuta nella circolare n. 30/E del 2020 del Fisco, la quale stabilisce che, “ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi”. E’ chiaro quindi che il riferimento temporale dovrà attenersi a quanto stabilito dalle proroghe per i condomini, con la possibilità di detrarre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, se pur con aliquote decrescenti.
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Se i lavori terminano dopo dopo la scadenza dell’agevolazione
Un secondo quesito posto dallo stesso contribuente, ma che accomuna molte delle istanze presentate all’AdE, riguarda il termine dei lavori qualora sforasse rispetto alla scadenza fissata.
In questo a rispondere è il testo della circolare n. 24/E del 2020. “Il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti” e “trainati” elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono”.
Niente paura quindi se i lavori non terminano entro il 2025, ciò che fa fede è la presentazione della domanda e, soprattutto, l’ultimazione di tutti i lavori portati in detrazione.