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Credito d’imposta da Superbonus, come può essere compensato?

Se non si riesce a cedere un credito d'imposta, in quale modo si può utilizzare il relativo importo in compensazione? La risposta arriva dal Fisco

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via Pixabay

Secondo le ultime stime della Class Action Nazionale Edilizia CANDE sono 47 mld i crediti ancora da liquidare

(Rinnovabili.it) – Vista la drammatica situazione in cui versano i crediti edilizi derivati dai bonus ancora incastrati nei meccanismi del sistema, è chiaro che coloro che ne hanno la possibilità, si domandino in che modo possa essere utilizzato questo credito d’imposta in alternativa.

Le opzioni alternative quali cessione del credito e sconto in fattura, sono stati una valida alternativa alla detrazione diretta nelle tasse dei benefici dei bonus edilizi. Ma la soluzione che inizialmente ha aperto la possibilità di effettuare lavori di efficientamento anche a coloro che non avrebbero avuto liquidità sufficiente per anticipare le spese, si è rivelata successivamente un’arma a doppio taglio.

Le frodi perpetrate con questo meccanismo, anche se in minima parte riferite al Superbonus, hanno travolto l’intero comparto, innescando una situazione di paura e diffidenza nei confronti delle cessioni.
Per il momento restano davvero pochi gli istituti di credito disposti ad acquistare altre cessioni dei credito, dovendo ancora smaltire le pratiche già avviate ma spesso ferme per controlli.

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In questo caos generale c’è perciò chi si chiede cosa fare con il credito d’imposta acquisito a mezzo di cessione del credito da Superbonus.

Come può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dagli interventi agevolati

La domanda iniziale è posta al Fisco da un contribuente che nello specifico chiede “Un credito d’imposta derivante da Superbonus per il pagamento di quali imposte può utilizzarlo in compensazione?”.

Il primo riferimento da andarsi a leggere è dunque il provvedimento dell’AdE del 8 agosto 2020 che, sebbene modificato successivamente, definisce quali siano le regole per poter utilizzare il relativo importo del credito d’imposta. Nel dettaglio i soggetti destinatari del credito possono utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24.

E’ quindi la circolare n.24/2020 a specificare quali imposte e tasse possano essere pagati attraverso la compensazione dei crediti:

  • le imposte sui redditi,
  • l’Iva,
  • l’Irap,
  • i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa,
  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori,
  • i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
  • le tasse sulle concessioni governative,
  • le tasse scolastiche,
  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva,
  • le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’Inps.

La modalità è sempre la stessa, ovvero la compilazione del modello F24 esclusivamente tramite i canali telematici del Fisco.

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Ulteriori dettagli, prosegue l’AdE, sono indicati nell’interpello n. 435 del 25 agosto 2022 con la quale l’Agenzia delle entrate ha precisato che è possibile “compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.