La possibilità di spalmare i crediti d’imposta in 10 anni si è resa necessaria per molti soggetti che hanno già raggiunto la capienza fiscale
(Rinnovabili.it) – Con il provvedimento di ieri, 18 aprile 2023, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, ha stabilito le regole per poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in 10 anni anziché 4, riferiti alle cessioni comunicate entro il 31 marzo 2023. La misura permetterà di rateizzare i crediti ceduti o per cui è stata opzionato lo sconto in fattura legati agli interventi di Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche.
Il provvedimento n.132123 del 18 aprile redatto dal Fisco, si era reso necessario per attuare le misure contenute nel Dl Blocca Cessioni n.11/2023 poi convertito nella Legge 38/2023.
Spalmacrediti in 10 anni per fronteggiare la capienza fiscale esaurita
In pratica si potranno spalmare i crediti d’imposta su 10 anni e rate di pari importo, nel caso di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati. La comunicazione dovrà avvenire tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 2 maggio 2023 e sarà valida anche per le cessioni successive alla prima non ancora portate in compensazione con modello F24. A partire dal 3 luglio la comunicazione potrà essere effettuata anche da un intermediario accreditato.
Attenzione: la comunicazione non potrà essere rettificata o annullata.
Le tempistiche da rispettare in base al bonus
La possibilità di spalmare i crediti d’imposta in 10 anni è valida per le detrazioni legate a Superbonus, sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche, ma con tempistiche differenti.
Come sottolinea il provvedimento sarà rateizzabile anche la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta non utilizzati in compensazione con modello F24, anche successiva alla prima opzione di cessione del credito.
La ripartizione del creduto d’imposta in 10 rate avverrà dall’anno successivo a quello della rata originale e fa riferimento a:
- gli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi di Superbonus
- le spese del 2023 ed anni seguenti del Superbonus, nel caso di crediti derivati da comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023
- per le spese 2023 ed anni seguenti per Sismabonus e Barriere architettoniche per i crediti comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.
Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, ne ulteriormente ripartita. Attenzione, la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi ne rimborsata.
Codice tributo
Per utilizzare la rate sono istituiti specifici codici tributo che andranno comunicati all’Agenzia delle Entrate unitamente alla tipologia del credito, alla rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni ed al relativo importo. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
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Un esempio pratico
Nella stessa occasione, il provvedimento del Fisco, riporta anche un esempio pratico per non confondersi.
Il caso è riferito ad un intervento per il Sismabonus per i quali l’intestatario dispone di una rata 2023 di 100 euro, ma per la quale prevede di non avere sufficiente capienza fiscale per portarla in compensazione con F24 entro il 31 dicembre 2023. Questo soggetto potrà:
- stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Questo importo residuo potrà essere ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
- attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.