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Costi massimi bonus edili: le Faq del MiTe sul Decreto Prezzi

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via Pixabay

I nuovi costi massimi saranno applicati agli interventi presentati dopo il 16 aprile 2022

(Rinnovabili.it) – Per placare le numerose domande pervenute in merito ai costi massimi per la congruità e l’asseverazione delle spese connesse i Bonus edili, l’ENEA e il MiTE hanno pubblicato 6 nuove Faq.

L’intervento era più che mai urgente. La pubblicazione del fatidico Decreto Prezzi del 14 febbraio 2022, ha infatti fissato al 16 aprile 2022 la data a partire dalla quale queste disposizioni dovranno essere applicate.

Ovvero, i nuovi massimali sui costi si applicano a tutti i titoli edilizi o comunicazioni presentati a partire dal 16 aprile.

Le Faq predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica riguardano principalmente i chiarimenti sull’asseverazione di congruità delle spese, le opzioni alternative quali sconto in fattura e cessione del credito, le procedure di calcolo e le modalità da seguire.

Asseverazione congruità dei costi massimi, in quali casi?

L’asseverazione della congruità delle spese rispetto al Decreto Prezzi, deve essere rilasciata solo in caso di opzioni alternative o anche in caso di fruizione diretta del bonus?

A questa prima domanda le Faq congiunte Enea MiTE, rispondono chiarendo subito una distinzione importante: la differenza tra interventi di Superbonus 110% e gli altri bonus edili.

Nel caso del Superbonus l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sempre, sia in caso di fruizione diretta che di opzioni alternative (sconto o cessione). Per gli interventi riguardanti le altre detrazioni contenute nell’art.121 del Dl 34/2020, l’asseverazione dovrà essere fatta solo nel secondo caso.

Le faq riportano poi le varie eccezioni legate agli interventi di edilizia libera con lavori sotto ai 10mila euro. Nonchè la precisazione riguardante l’Ecobonus, per il quale l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile va calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I al DM requisiti tecnici.

Quali sono i costi massimi e quali voci rientrano nel calcolo?

I costi esposti nell’Allegato A del Dm Costi massimi, sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.

Per fare chiarezza le Faq espongono una serie di interventi tipo e le relative voci da conteggiare. Come ad esempio, per lavori sull’isolamento dell’involucro esterno, andranno inserite le voci per la fornitura dell’isolante, del sistema di ancoraggio, l’intonaco, eventualmente le tegole e il controsoffitto nel caso l’efficientamento coinvolga anche le superfici orizzontali.

Molte altre le voci d’esempio riguardanti: infissi, schermature solari, impianti solari termici, caldaie a condensazione, micro-cogeneratori, pompe di calore, ibridi, biomassa, building automation.

Importante: le voci della Tabella dell’Allegato A , non comprendono Iva, costi di prestazioni professionali, costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.

Come calcolare l’ammontare massimo concedibile e le spese non esposte nell’Allegato A?

Il quesito fa riferimento alle voci extra tabella. Ovvero al calcolo degli oneri professionali, alle opere relative all’installazione, alla manodopera al calcolo dell’IVA.

In questo caso la Faq richiama molto semplicemente ai decreti ministeriali ed agli atti indicati dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare se manca una voce di costo nel prezzario?

Nel caso in cui manchi una voce al prezzario di riferimento, potrà essere il tecnico a stabilire il “nuovo prezzo”. Ovviamente andrà presentata una relazioni firmata che indichi le modalità con cui è stata calcolata la voce mancante. Quale aiuto possono essere presi i prezzari regionali.

Quali procedure seguire per asseverare i costi?

Oltre a tener conto ovviamente dell’Allegato A del dm, si deve fare riferimento ai prezzari indicati del Decreto requisiti tecnici. Ciò comporta un doppio controllo dei costi massimi. “Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni”.

Per l’Ecobonus, quando non è prevista l’asseverazione, come verificare la spesa complessiva?

Per gli interventi di Ecobonus non è richiesta l’asseverazione delle spese nel caso in cui non si acceda alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura. Nel caso in cui si sfruttino le opzioni alternative, ma con costo inferiore ai 10.000 euro o in edilizia libera. O per alcuni casi specifici indicati nell’allegato al Decreto Requisiti tecnici.

In ogni caso è richiesta la verifica e il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. E queste verifiche concorrono al calcolo della spesa massima ammissibile.

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