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Quale prezzario utilizzare per la congruità delle spese di Superbonus? La parola al Fisco

Il dubbio arriva da un condominio minimo interessato a sostituire gli infissi con il Superbonus, ma senza un prezzario regionale di riferimento presente al momento della firma del contratto

Congruità delle spese Superbonus
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Il condominio minimo interessato dai lavori ha inoltre optato per lo sconto in fattura

(Rinnovabili.it) – Si apre il 2024 con la prima risposta dell’Agenzia delle Entrate al dubbio di un contribuente incerto sul prezzario da utilizzare per effettuare la certificazione sulla congruità delle spese del Superbonus. Un dubbio decisamente non irrilevante considerando gli innumerevoli problemi innescati dalle modifiche normative del bonus 110, le conseguenti lungaggini burocratiche ed il caro prezzi.

Il caso del Condominio minimo e la sostituzione degli infissi

La domanda posta al Fisco arriva da un Condominio minimo interessato da lavori di Superbonus tra i quali, quelli trainati della sostituzione delle finestre e persiane “ad arco” dell’intero edificio.

Al momento della firma del contratto d’appalto però, la Regione entro la quale ricade l’edificio, non contemplava all’interno dei suoi prezzari, questa particolare tipologia di infisso. Si conseguenza la ditta incaricata si è affidata al prezzario della Regione vicina.

Come parte di lavori è stato emesso un primo SAL a metà dello scorso anno, ma la sostituzione delle finestre con l’intervento trainato appena citato è ancora in corso. Nel frattempo però, la Regione di appartenenza del condominio, ha provveduto ad aggiornare i prezzari inserendovi anche i riferimenti alla sostituzione di persiane e finestre ad arco.

Qui nasce il dubbio: a quale prezzario si dovrà far riferimento per la verifica della congruità delle spese del Superbonus prevista dal Decreto Rilancio?

Cos’è il SAL ed a quali spese si riferisce

Come da prassi, l’Agenzia delle Entrate ha prima inquadrato il problema dal punto di vista normativo facendo riferimento alla circolare n.24/E dell’8 agosto 2020 e n. 30/E del 22 dicembre 2020. Le due circolari sottolineano innanzitutto cosa si intenda per ”Stato Avanzamento Lavori’ovvero che ”riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

Chiarito ciò si entra nel merito della questione ribadendo che per la verifica della congruità delle spese da superbonus, si applica il principio del criterio di cassa ovvero “le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento”. Nel caso di sconto in fattura si farà riferimento “alla data di emissione della fattura da parte del fornitore” utilizzando il prezzario vigente a tal data.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate

In conclusione, nel caso in esame, il tecnico abilitato incaricato dall’istante di attestare la congruità delle spese relative all’intervento trainato, di sostituzione delle persiane e degli infissi deve riferimento al prezzario vigente al momento del sostenimento della spesa, fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa sul Superbonus.