Rinnovabili • Compensazione crediti edilizi con Inps

Manovra 2024, si alla compensazione crediti edilizi con Inps e Inail

L'attuale art.23 del ddl Bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione dei crediti edilizi con i contributi Inps e Inail, anche se derivanti da lavori di Superbonus

Compensazione crediti edilizi con Inps
Foto di Steve Buissinne da Pixabay

Fino ad ora la compensazione dei crediti edilizi con l’Inps è sempre stata respinta dall’Ente, in contraddizione con quanto affermato dal Fisco

(Rinnovabili.it) – Nell’attuale testo della prossima Legge di Bilancio 2024 al momento all’esame del Parlamento, c’è un interessante articolo che potrebbe contribuire a sbloccare una parte dei crediti incagliati. L’articolo 23 della Manovra, prevede infatti la compensazione dei crediti edilizi con Inps ed INAIL, anche quelli derivati da interventi di Superbonus.

La novità è decisamente rilevante perchè andrebbe a liberare parte di quella mole da oltre 30 miliardi di crediti, rimasta incastrata nei cassetti fiscali dei contribuenti perchè senza un acquirente.

Quando utilizzare la compensazione dei crediti con contributi Inps o Inail

Come molti altri provvedimenti riguardanti il Superbonus, anche la compensazione dei crediti con Inps era avvolta nella nebbia. Se da parte sua l’Agenzia delle Entrate ha sempre confermato tale possibilità, l’Inps ha spesso respinto la compensazione dei contributi previdenziali con i crediti fiscali non ritenendo tale credito “certo” come vien chiesto dalla norma. Ma l’articolo 23 della prossima Manovra mette finalmente nero su bianco la possibilità si “compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” e nei confronti “dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro”.

Lo stesso articolo fornisce inoltre istruzioni operative che verranno successivamente confermate da provvedimenti del Fisco e dei due Enti, inserendo i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 17 del d.Lgs. n. 241/1997.

L’articolo 23, comma 10 recita infatti così: “1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, può essere effettuata:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.

Mentre i crediti Inail, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che il “credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto”.

Cosa si può compensare con i crediti fiscali

L’articolo 17 del d.Lgs. n. 241/1997 prevede la possibilità di pagare le imposte compensando tutti i tipi di tributi ovvero:

  • imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • IRAP;
  • imposta sulle transazioni finanziarie;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche.

I nuovi commi inseriti dalla Legge di Bilancio 2024, se verranno confermati dal Parlamento, confermeranno una nuova possibilità di sblocco dei crediti incagliati.