Una nuova circolare stabilisce le regole da seguire nel caso in cui cedente e cessionario decidano di rifiutare la cessione del credito già accettata
Nella circolare indicate le procedure da seguire nel caso di errori nella compilazione o di crediti “non utilizzabili”
(Rinnovabili.it) – Esiste la possibilità di rifiutare una cessione del credito successiva alla prima, una volta messa in moto la macchina delle opzioni alternative alla detrazione diretta? La risposta è affermativa, ma ovviamente a determinate condizioni. Le modalità le chiarisce il FIsco nella circolare n.6/E dell’8 marzo 2024, in seguito ai molteplici quesiti pervenuti all’Agenzia su particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti.
Come annullare la cessione del credito successiva alla prima
La prassi messa nero su bianco dall’AdE fornisce un supporto a coloro che desiderano rifiutare la cessione del credito successiva alla prima o uno sconto in fattura, sia nel caso di errata accettazione da parte del cessionario, sia nel caso in cui cedente e cessionario, dopo l’accettazione, intendano annullare l’operazione effettuata sulla Piattaforma apposita.
La circolare contiene il modulo che cedente e cessionario devono compilare ed inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, per rifiutare la cessione e la procedura da seguire nel caso in cui:
- la cessione successiva alla prima sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
Le differenze tra Crediti tracciabili e non tracciabili
La circolare n.6/E del 2024 chiarisce inoltre cosa accade nel caso in cui la cessione si riferisca a crediti tracciabili o non tracciabili, ovvero derivati dalle prime cessioni e degli sconti comunicati all’AdE a partire dal 1° maggio 2022.
Crediti tracciabili: in questo caso rifiutare la cessione del credito sarà possibile per ciascuna rata del credito, se non sia stata ulteriormente ceduta oppure opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A questo proposito, l’Agenzia ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
Crediti non tracciabili: in questo caso il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Cosa fare in caso di errore nella comunicazione
Nel caso in cui siano stati commessi errori nella compilazione delle prime cessioni, la procedura da adottare è invece differente. Il riferimento da seguire è indicato nella circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, con la quale il Fisco, ha fornito le istruzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi errori nella compilazione delle comunicazioni delle prime cessioni.
Quando il credito è “non utilizzabile”
All’interno dell’ultima circolare dell’AdE, un paragrafo è dedicato esclusivamente ai crediti diventati “non utilizzabili” a causa di un evento diverso dalla scadenza dei termini. In questo caso il cessionario dovrà obbligatoriamente comunicare al Fisco il motivo dell’inutilizzabilità della somma entro 30 giorni dal momento in cui si verifica l’evento. L’obbligo scatta a partire dal 1°dicembre 2023.